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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 1.

(Princìpi generali)

    1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dall’economia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nell’ambito della normativa dell’Unione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.

    2. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell’ingegno nazionale, come tali protette nell’ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
    3. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale, ai vitigni ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente vocata.
    4. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
    5. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.