Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dalleconomia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nellambito della normativa dellUnione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.
2. La presente legge ha la finalità
di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico,
culturale e dellingegno nazionale, come tali protette nellambito
degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà
intellettuale.
3. Per denominazione di origine (DO)
dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato,
le cui caratteristiche sono connesse allambiente naturale, ai vitigni
ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente
vocata.
4. Per indicazione geografica tipica
(IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico
di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
5. Le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle
condizioni previste dalla presente legge.