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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Capo I

DENOMINAZIONI DI ORIGINE
ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE

Art. 1.

(Princìpi generali)

    1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dall’economia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nell’ambito della normativa dell’Unione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.

    2. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell’ingegno nazionale, come tali protette nell’ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
    3. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale, ai vitigni ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente vocata.
    4. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
    5. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. La denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
    3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i vermouth e l’aceto di vino.
    4. È fatto divieto di utilizzare uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG, DOC e IGT.

Art. 3.

(Classificazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

        a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

        b) denominazioni di origine controllata (DOC);
        c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

    2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.

    3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

        a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);

        b) VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
        c) VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).

    4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sull’etichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.

    5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.

(Ambiti territoriali)

    1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all’articolo 2.

    2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
    3. Soltanto all’interno delle denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate, comunemente denominate sottozone, le cui produzioni – che devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa – sono espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
    4. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche DOC e DOCG.
    5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
    6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, definita nell’albo dei vigneti di cui all’articolo 10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
    7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni)

    1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell’ambito della stessa DOCG o DOC.

    2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l’obbligo per tali vini della indicazione dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.
    3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.
    4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
    5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini DOC e IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
    6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
    7. Le denominazioni di origine possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.
    8. Le DOCG devono indicare in etichetta l’anno di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle DOC possono prevedere l’obbligo di indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve anche per singole tipologie.
    9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l’indicazione della IGT.
    10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito all’articolo 15 della presente legge e di seguito denominato «Comitato nazionale vini di origine», possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome o sinonimo, fino all’entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.

Art. 6.

(Coesistenza di vini diversi nell’ambito
di una o più denominazione di origine
o indicazione geografica tipica)

    1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche tipiche. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

    2. È consentito che, nell’ambito di una denominazione di origine coesistano diversi vini DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

        a) siano prodotti in zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; detti vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

        b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

    3. I nomi geografici e le zone di cui all’articolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.