Capo I
DENOMINAZIONI DI ORIGINE
ED INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
TIPICHE
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dalleconomia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nellambito della normativa dellUnione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.
2. La presente legge ha la finalità
di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico,
culturale e dellingegno nazionale, come tali protette nellambito
degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà
intellettuale.
3. Per denominazione di origine (DO)
dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato,
le cui caratteristiche sono connesse allambiente naturale, ai vitigni
ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente
vocata.
4. Per indicazione geografica tipica
(IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico
di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
5. Le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle
condizioni previste dalla presente legge.
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui allarticolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base allordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine o lindicazione
geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate
per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti allarticolo
1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei
consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
3. Qualsiasi altra bevanda a base
di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini
spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni dorigine
e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione,
fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose,
i vini aromatizzati, i vermouth e laceto di vino.
4. È fatto divieto di utilizzare
uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG,
DOC e IGT.
(Classificazione delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui allarticolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b)
denominazioni di origine controllata (DOC);
c)
indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dallItalia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:
a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);
b)
VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
c)
VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).
4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sulletichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.
5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val dAosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
(Ambiti territoriali)
1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui allarticolo 2.
2. Le zone di produzione di cui al
comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione
di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano
analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le
medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Soltanto allinterno delle
denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate,
comunemente denominate sottozone, le cui produzioni che devono avere
la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente
note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico
o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa sono espressamente
previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
4. I nomi geografici che definiscono
le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere
i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche
DOC e DOCG.
5. La possibilità di utilizzare
nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite,
localizzati allinterno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC,
è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente
prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
6. La menzione «vigna» o
suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può
essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini
DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo
o nome tradizionale, definita nellalbo dei vigneti di cui allarticolo
10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
7. Le zone caratteristiche delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome
della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente
alla DOC principale.
(Specificazioni e menzioni)
1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nellambito della stessa DOCG o DOC.
2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare
la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti
a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare
di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità,
deve stabilire lobbligo per tali vini della indicazione dellannata
in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini
di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e
liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni
previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità
alla vigente normativa comunitaria.
3. La menzione «superiore»
è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative
più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva
rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.
4. La menzione «superiore»
non può essere abbinata alla menzione «novello».
5. La menzione «novello»
è attribuita alle categorie dei vini DOC e IGT tranquilli e frizzanti,
prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Le menzioni «passito»
o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite
alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla
fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente
condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
7. Le denominazioni di origine possono
utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali,
riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche
del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste
dal disciplinare di produzione.
8. Le DOCG devono indicare in etichetta
lanno di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle
DOC possono prevedere lobbligo di indicazione in etichetta dellannata
di produzione delle uve anche per singole tipologie.
9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura
il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste
dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere
o seguire lindicazione della IGT.
10. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni dorigine e le indicazioni geografiche tipiche
dei vini, istituito allarticolo 15 della presente legge e di seguito
denominato «Comitato nazionale vini di origine», possono essere
adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute
da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome o sinonimo,
fino allentrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto
per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.
(Coesistenza di vini diversi nellambito
di
una o più denominazione di origine
o indicazione geografica tipica)
1. Nellambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni dorigine e indicazioni geografiche tipiche. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.
2. È consentito che, nellambito di una denominazione di origine coesistano diversi vini DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
a) siano prodotti in zone più ristrette o nellintera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; detti vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
3. I nomi geografici e le zone di cui allarticolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.