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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Capo IV

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 15.

(Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

    1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, denominato «Comitato nazionale vini d’origine» è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dell’interprofessione vitivinicola. Esso ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.

    2. Il Comitato nazionale vini di origine è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge anche i compiti di segreteria.
    3. Il Comitato nazionale vini di origine è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

        a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

        b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;
        c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
        d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;
        e) un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
        f) un membro scelto fra tre designati dall’Accademia della vite e del vino;
        g) due membri scelti fra quattro designati dall’Associazione enotecnici italiani e dall’Ordine nazionale assaggiatori vino;
        h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all’articolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;
        i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;
        l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
        m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
        n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori vini speciali;
        o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;
        p) un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale consumatori;

    4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.

    5. Il Comitato:

        a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

        b) propone, anche d’ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;
        c) collabora con i competenti organi statali e regionali all’osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
        d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;
        e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
        f) interviene in Italia e all’estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;
        g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;
        h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione;
        i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
        l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
        m) formula proposte sull’applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a denominazione di origine;
        n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi di tutela.

    6. Il Comitato nazionale vini d’origine può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull’origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato nazionale vini d’origine può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell’articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

    7. Il Comitato nazionale vini d’origine è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l’abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all’immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
    8. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato nazionale vini d’origine e per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali, determinate in euro 500.000, sono poste a carico dell’apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del Comitato nazionale vini d’origine si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.
    9. L’ufficio amministrativo è retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e costituito da funzionari dello stesso Ministero, nominati con apposito decreto. Svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero stesso e dal Comitato nazionale vini d’origine.
    10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio amministrativo del Comitato nazionale vini d’origine, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.