COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI
Art. 15.
(Comitato nazionale per la tutela
e
la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini)
1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, denominato «Comitato nazionale vini dorigine» è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dellinterprofessione vitivinicola. Esso ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.
2. Il Comitato nazionale vini di origine
è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale
dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
che svolge anche i compiti di segreteria.
3. Il Comitato nazionale vini di origine
è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b)
un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;
c)
quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
d)
due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;
e)
un membro scelto fra tre designati dallUnione nazionale delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle
camere stesse;
f)
un membro scelto fra tre designati dallAccademia della vite e del
vino;
g)
due membri scelti fra quattro designati dallAssociazione enotecnici
italiani e dallOrdine nazionale assaggiatori vino;
h)
un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi
volontari di cui allarticolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;
i)
nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali
degli agricoltori;
l)
tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute
dei produttori vitivinicoli;
m)
tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole
produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
n)
tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli
industriali vinicoli e dei produttori vini speciali;
o)
tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei
commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;
p)
un membro scelto fra tre designati dallUnione nazionale consumatori;
4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.
5. Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;
b)
propone, anche dufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni
di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro
disciplinari di produzione;
c)
collabora con i competenti organi statali e regionali allosservanza
della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti
a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
d)
promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione
e più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;
e)
tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
f)
interviene in Italia e allestero a tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle
leggi e dai trattati internazionali;
g)
svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente
legge;
h)
svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT,
avvalendosi delle commissioni di degustazione;
i)
formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione
e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica;
l)
promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative
alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla
composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica;
m)
formula proposte sullapplicazione delle norme in materia di analisi
chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a denominazione di origine;
n)
esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi di tutela.
6. Il Comitato nazionale vini dorigine può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sullorigine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato nazionale vini dorigine può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dellarticolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
7. Il Comitato nazionale vini dorigine
è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutela
dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici
che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso labusivo
esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei
vigneti nonché alla qualità ed allimmagine dei vini
a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
8. Le spese annuali per il funzionamento
del Comitato nazionale vini dorigine e per ladempimento dei
suoi compiti istituzionali, determinate in euro 500.000, sono poste a carico
dellapposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del
Comitato nazionale vini dorigine si osservano, in quanto applicabili,
le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965,
n. 1675.
9. Lufficio amministrativo è
retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, e costituito da funzionari dello stesso Ministero, nominati
con apposito decreto. Svolge le occorrenti attività amministrative
e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero stesso e dal
Comitato nazionale vini dorigine.
10. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento
per la composizione, lorganizzazione ed il funzionamento dellufficio
amministrativo del Comitato nazionale vini dorigine, tenuto conto
di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre
1965, n. 1675.