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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 14.

(Albo degli imbottigliatori)

    1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.

    2. Le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l’iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.