(Albo degli imbottigliatori)
1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.
2. Le modalità per listituzione e la tenuta dellalbo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per liscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.