(Analisi chimico-fisica e organolettica)
1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per lutilizzazione della denominazione.
2. Lesame analitico deve riguardare
almeno i valori degli elementi caratteristici dei vini di qualità
prodotti in regioni determinate (VQPRD) in questione, indicati nel rispettivo
disciplinare di produzione.
3. Lesame organolettico riguarda
il colore, la limpidezza, lodore e il sapore, indicati dal rispettivo
disciplinare di produzione.
4. Per ciascun vino DO sono istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite
commissioni di degustazione. Presso il Comitato nazionale vini di origine,
sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per lItalia
settentrionale, per lItalia centrale e per lItalia meridionale
e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
5. Le procedure e le modalità
per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per
ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché il
funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello
sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono loperato. Con decreti
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti lammontare
degli importi, e le modalità di pagamento.