(Modalità di rivendicazione delle produzioni)
1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore, contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al fine di
consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone
i tempi e le modalità.
3. Qualora dalla medesima unità
vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT,
la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite
più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari
di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale
venga su una unica produzione DO, la resa sarà quella della DO rivendicata
e gli eventuali esuberi nei limiti previsti dal comma 6 possono essere
destinati a vino da tavola anche ad indicazione geografica tipica.
4. È consentito successivamente
il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli
inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può
essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna
partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente
comunicata allufficio dellIspettorato centrale repressione
frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio
sia da una DOCG a unaltra DOCG, sia da una DOC a unaltra DOC,
sia da una IGT a unaltra IGT, purché:
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b)
il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c)
la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale
o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto alluso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.
6. Lesubero di produzione fino
al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere
destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato
alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini
IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i
requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per
cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della
denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari
di tutela e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente
favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per
cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale
esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte
nellannata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo
previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate
climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino
al limite reale dellannata, fermo restando la tolleranza del 20 per
cento prevista dal presente articolo. Le regioni possono altresì
ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente
la resa massima di uva per ettaro per conseguire lequilibrio di mercato,
su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali
di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.
Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare
alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di
vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti
nelle due annate precedenti.
7. È consentito che le uve
derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nellambito di
unazienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse
tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali
uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito»,
«vin santo», «spumante», «recioto» «amarone»
o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano
essere destinate, allatto della vendemmia, in parte alla produzione
di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di
vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:
a) la superficie vitata risulti iscritta allalbo dei vigneti per le tipologie interessate;
b)
la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle
diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro,
fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;
c)
siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese
uva/vino.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini di origine, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate allandamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 9, comma 2.