Art. 10.
(Albo dei vigneti DOCG e DOC
ed elenco
delle vigne IGT)
1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
2. Nellambito dello schedario
viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni
vitati devono essere iscritti nellapposito albo dei vigneti per vini
DO o nellapposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti
regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano
linterscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di
ununica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
3. Con liscrizione alla denominazione
più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte
le altre denominazioni o tipologie compatibili per ricaduta, salvo che
nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di
iscrizione per ricaduta.
4. Con liscrizione allelenco
delle vigne IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente
iscritto agli elenchi delle IGT di superficie più ampia, purché
compatibile con la base ampelografica e con le rese.
5. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per listituzione
e laggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle
vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dellaccordo in data 25
luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
6. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi
delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti
di cui allarticolo 11, comma 3.