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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Capo III

CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 10.

(Albo dei vigneti DOCG e DOC
ed elenco delle vigne IGT)

    1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

    2. Nell’ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell’apposito albo dei vigneti per vini DO o nell’apposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l’interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un’unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
    3. Con l’iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie compatibili per ricaduta, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione per ricaduta.
    4. Con l’iscrizione all’elenco delle vigne IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.
    5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l’istituzione e l’aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dell’accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
    6. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all’articolo 11, comma 3.

Art. 11.

(Attività di coordinamento e vigilanza)

    1. L’autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione,controllo e vigilanza relativamente all’applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove accordi con le regioni per coordinare l’azione amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo, al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
    3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all’azione dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole e del Comando carabinieri per la tutela della salute del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 12.

(Modalità di rivendicazione delle produzioni)

    1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore, contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone i tempi e le modalità.
    3. Qualora dalla medesima unità vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga su una unica produzione DO, la resa sarà quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi nei limiti previsti dal comma 6 possono essere destinati a vino da tavola anche ad indicazione geografica tipica.
    4. È consentito successivamente il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un’altra DOCG, sia da una DOC a un’altra DOC, sia da una IGT a un’altra IGT, purché:

        a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;

        b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
        c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

    5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all’uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.

    6. L’esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell’annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell’annata, fermo restando la tolleranza del 20 per cento prevista dal presente articolo. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.
    7. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell’ambito di un’azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito», «vin santo», «spumante», «recioto» «amarone» o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all’atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

        a) la superficie vitata risulti iscritta all’albo dei vigneti per le tipologie interessate;

        b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;
        c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

    8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini di origine, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate all’andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 13.

(Analisi chimico-fisica e organolettica)

    1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione.

    2. L’esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
    3. L’esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l’odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
    4. Per ciascun vino DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato nazionale vini di origine, sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l’Italia settentrionale, per l’Italia centrale e per l’Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
    5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l’operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l’ammontare degli importi, e le modalità di pagamento.

Art. 14.

(Albo degli imbottigliatori)

    1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.

    2. Le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l’iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.