CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Art. 10.
(Albo dei vigneti DOCG e DOC
ed elenco
delle vigne IGT)
1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
2. Nellambito dello schedario
viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni
vitati devono essere iscritti nellapposito albo dei vigneti per vini
DO o nellapposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti
regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano
linterscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di
ununica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
3. Con liscrizione alla denominazione
più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte
le altre denominazioni o tipologie compatibili per ricaduta, salvo che
nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di
iscrizione per ricaduta.
4. Con liscrizione allelenco
delle vigne IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente
iscritto agli elenchi delle IGT di superficie più ampia, purché
compatibile con la base ampelografica e con le rese.
5. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per listituzione
e laggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle
vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dellaccordo in data 25
luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
6. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi
delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti
di cui allarticolo 11, comma 3.
(Attività di coordinamento e vigilanza)
1. Lautorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione,controllo e vigilanza relativamente allapplicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove accordi con le regioni per coordinare lazione
amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo,
al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
3. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove, ai sensi dellarticolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze
di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con
particolare riferimento allazione dellIspettorato centrale
repressione frodi del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri
politiche agricole e del Comando carabinieri per la tutela della salute
del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni
e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli
a livello aziendale.
(Modalità di rivendicazione delle produzioni)
1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore, contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al fine di
consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone
i tempi e le modalità.
3. Qualora dalla medesima unità
vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT,
la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite
più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari
di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale
venga su una unica produzione DO, la resa sarà quella della DO rivendicata
e gli eventuali esuberi nei limiti previsti dal comma 6 possono essere
destinati a vino da tavola anche ad indicazione geografica tipica.
4. È consentito successivamente
il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli
inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può
essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna
partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente
comunicata allufficio dellIspettorato centrale repressione
frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio
sia da una DOCG a unaltra DOCG, sia da una DOC a unaltra DOC,
sia da una IGT a unaltra IGT, purché:
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b)
il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c)
la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale
o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto alluso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.
6. Lesubero di produzione fino
al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere
destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato
alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini
IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i
requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per
cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della
denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari
di tutela e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente
favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per
cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale
esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte
nellannata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo
previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate
climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino
al limite reale dellannata, fermo restando la tolleranza del 20 per
cento prevista dal presente articolo. Le regioni possono altresì
ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente
la resa massima di uva per ettaro per conseguire lequilibrio di mercato,
su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali
di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.
Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare
alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di
vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti
nelle due annate precedenti.
7. È consentito che le uve
derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nellambito di
unazienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse
tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali
uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito»,
«vin santo», «spumante», «recioto» «amarone»
o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano
essere destinate, allatto della vendemmia, in parte alla produzione
di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di
vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:
a) la superficie vitata risulti iscritta allalbo dei vigneti per le tipologie interessate;
b)
la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle
diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro,
fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;
c)
siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese
uva/vino.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini di origine, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate allandamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 9, comma 2.
(Analisi chimico-fisica e organolettica)
1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per lutilizzazione della denominazione.
2. Lesame analitico deve riguardare
almeno i valori degli elementi caratteristici dei vini di qualità
prodotti in regioni determinate (VQPRD) in questione, indicati nel rispettivo
disciplinare di produzione.
3. Lesame organolettico riguarda
il colore, la limpidezza, lodore e il sapore, indicati dal rispettivo
disciplinare di produzione.
4. Per ciascun vino DO sono istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite
commissioni di degustazione. Presso il Comitato nazionale vini di origine,
sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per lItalia
settentrionale, per lItalia centrale e per lItalia meridionale
e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
5. Le procedure e le modalità
per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per
ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché il
funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello
sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono loperato. Con decreti
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti lammontare
degli importi, e le modalità di pagamento.
(Albo degli imbottigliatori)
1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.
2. Le modalità per listituzione e la tenuta dellalbo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per liscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.