Capo I
DENOMINAZIONI DI ORIGINE
ED INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
TIPICHE
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dalleconomia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nellambito della normativa dellUnione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.
2. La presente legge ha la finalità
di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico,
culturale e dellingegno nazionale, come tali protette nellambito
degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà
intellettuale.
3. Per denominazione di origine (DO)
dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato,
le cui caratteristiche sono connesse allambiente naturale, ai vitigni
ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente
vocata.
4. Per indicazione geografica tipica
(IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico
di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
5. Le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle
condizioni previste dalla presente legge.
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui allarticolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base allordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine o lindicazione
geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate
per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti allarticolo
1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei
consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
3. Qualsiasi altra bevanda a base
di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini
spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni dorigine
e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione,
fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose,
i vini aromatizzati, i vermouth e laceto di vino.
4. È fatto divieto di utilizzare
uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG,
DOC e IGT.
(Classificazione delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui allarticolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b)
denominazioni di origine controllata (DOC);
c)
indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dallItalia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:
a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);
b)
VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
c)
VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).
4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sulletichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.
5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val dAosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
(Ambiti territoriali)
1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui allarticolo 2.
2. Le zone di produzione di cui al
comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione
di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano
analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le
medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Soltanto allinterno delle
denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate,
comunemente denominate sottozone, le cui produzioni che devono avere
la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente
note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico
o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa sono espressamente
previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
4. I nomi geografici che definiscono
le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere
i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche
DOC e DOCG.
5. La possibilità di utilizzare
nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite,
localizzati allinterno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC,
è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente
prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
6. La menzione «vigna» o
suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può
essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini
DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo
o nome tradizionale, definita nellalbo dei vigneti di cui allarticolo
10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
7. Le zone caratteristiche delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome
della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente
alla DOC principale.
(Specificazioni e menzioni)
1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nellambito della stessa DOCG o DOC.
2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare
la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti
a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare
di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità,
deve stabilire lobbligo per tali vini della indicazione dellannata
in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini
di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e
liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni
previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità
alla vigente normativa comunitaria.
3. La menzione «superiore»
è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative
più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva
rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.
4. La menzione «superiore»
non può essere abbinata alla menzione «novello».
5. La menzione «novello»
è attribuita alle categorie dei vini DOC e IGT tranquilli e frizzanti,
prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Le menzioni «passito»
o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite
alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla
fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente
condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
7. Le denominazioni di origine possono
utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali,
riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche
del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste
dal disciplinare di produzione.
8. Le DOCG devono indicare in etichetta
lanno di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle
DOC possono prevedere lobbligo di indicazione in etichetta dellannata
di produzione delle uve anche per singole tipologie.
9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura
il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste
dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere
o seguire lindicazione della IGT.
10. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni dorigine e le indicazioni geografiche tipiche
dei vini, istituito allarticolo 15 della presente legge e di seguito
denominato «Comitato nazionale vini di origine», possono essere
adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute
da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome o sinonimo,
fino allentrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto
per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.
(Coesistenza di vini diversi nellambito
di
una o più denominazione di origine
o indicazione geografica tipica)
1. Nellambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni dorigine e indicazioni geografiche tipiche. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.
2. È consentito che, nellambito di una denominazione di origine coesistano diversi vini DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
a) siano prodotti in zone più ristrette o nellintera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; detti vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
3. I nomi geografici e le zone di cui allarticolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.
RICONOSCIMENTO DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E DELLE
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE
Art. 7.
(Riconoscimento delle denominazioni
dorigine
e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nellultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti allalbo di cui allarticolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta allalbo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione
di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da
zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da
almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nellarea interessata
nellultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati
e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione
dellarea interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione
di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni,
per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o
con DOCG.
3. Lindicazione geografica tipica
(IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le
modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il riconoscimento delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle
rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente allapprovazione
dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite
dalla presente legge.
5. Le DOCG e le DOC possono essere
precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere
storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto
dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato
parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato
il suo utilizzo per una IGT.
6. Il riconoscimento di una DOCG può
prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
7. Il riconoscimento di una DOC deve
prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto
a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della
DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle
previste per la IGT.
8. Il decreto di cui al comma 4 fissa
la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di
produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere
transitorio.
(Decadenza e revoca delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
2. Qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale
provvede, con proprio decreto, alla revoca.
3. Le superfici non rivendicate con
alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque
anni consecutivi sono cancellate dagli albi.
4. I vini perdono il diritto a utilizzare
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando
sono addizionati allestero da altro vino, in qualsiasi misura e di
qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa
del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è
imbottigliato.
(Procedure per il riconoscimento
delle
denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche
e
disciplinari di produzione)
1. I disciplinari di produzione dei vini DO e IGT devono contenere gli elementi previsti dallallegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato nazionale vini dorigine di cui allarticolo 15, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.
2. La domanda di riconoscimento di
un vino DOC o IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela
di cui allarticolo 16 o dalle organizzazioni di categoria che rappresentano
i produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare
almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati ed almeno il 35 per
cento della superficie rivendicata nellultimo biennio. La domanda
di riconoscimento di un vino DOCG è proposta dai medesimi soggetti,
purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti
allalbo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta
allalbo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nellultimo
biennio.
3. La domanda di riconoscimento di
un vino DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
b)
lelenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori
che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività
di cui al comma 2;
c)
una relazione comprovante:
1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, allesposizione, allaltitudine e al clima;
2) lorigine
geologica e la composizione dei terreni;
3) le caratteristiche
agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare:
i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi
di potatura e di irrigazione;
4) le rese
per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino,
tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
5) il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo
conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni
precedenti per il riconoscimento a DOCG e nei cinque anni precedenti per
il riconoscimento a DOC;
6) le caratteristiche
fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico
volumico minimo richiesto al consumo;
d) la documentazione storica e socioeconomica sullimportanza della viticoltura nella zona indicata;
e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.
4. Per il riconoscimento delle IGT e per lapprovazione
dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a
quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento
deve essere corredata da:
a) il disciplinare
di produzione di cui al comma 1;
b)
lelenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della
zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione
interessata;
c)
una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui
al comma 1;
d)
la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei
confini.
5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato nazionale vini di origine istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dellarticolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
6. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della domanda di cui al comma 2, provvedono allistruttoria tecnico-amministrativa
della richiesta ed a trasmetterne lesito al Comitato nazionale vini
dorigine e al soggetto proponente.
7. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla
provincia autonoma, acquisito il parere del Comitato nazionale vini di
origine e tenuto conto dellesito della riunione di pubblico accertamento
di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia
autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente
modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione
di osservazioni al Comitato nazionale vini dorigine da parte dei
soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale vini
dorigine sulle eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione
del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
8. La riunione di pubblico accertamento
è fissata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Comitato nazionale vini dorigine di intesa con le regioni e con le
province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la
rispondenza della disciplina proposta, comprese le eventuali modifiche
introdotte nella fase istruttoria, con le indicazioni, le volontà
e le esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento,
aperta a tutti i soggetti economicamente interessati, dei quali deve essere
registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del
disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario
in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ed almeno un rappresentante del Comitato nazionale vini dorigine.
9. Qualora nel corso del procedimento
sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento
o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province
autonome interessate, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dellarticolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla
quale partecipa almeno un componente del Comitato nazionale vini dorigine
e può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso
di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere
concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede
giurisdizionale.
10. Alle richieste di modifica dei
disciplinari dei vini DO si applicano le procedure previste dal presente
articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori
condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti
di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento
della DO, qualora relativa a condizioni non mutate:
a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;
b)
per le DO per le quali è consentito limbottigliamento al di
fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di
imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che listanza
presentata al Comitato nazionale vini di origine sia rappresentativa di
almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dellintera denominazione,
calcolata sulla base delle rivendicazioni dellultimo biennio, nonché
di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente.
Nelle more delloperatività dellalbo degli imbottigliatori
di cui allarticolo 14, la rappresentatività relativa alla
produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
c)
in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano
la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici
interessate possono ottenere la deroga per continuare limbottigliamento
nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque
anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato
azionale vini dorigine allegando idonea documentazione atta a comprovare
lesercizio dellimbottigliamento della specifica denominazione
di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare
di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute
da meno di tre anni;
d)
in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una
variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della
limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa
di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti allalbo e del 66
per cento della produzione media rivendicata nellultimo triennio;
e)
per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate
allandamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto
secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela
riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa
dalla regione o provincia autonoma interessata, che ne dà comunicazione
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei
vini IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la
seguente documentazione:
a) il disciplinare
di produzione di cui al comma 1;
b) una relazione relativa alle modifiche richieste.
12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.
CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Art. 10.
(Albo dei vigneti DOCG e DOC
ed elenco
delle vigne IGT)
1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
2. Nellambito dello schedario
viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni
vitati devono essere iscritti nellapposito albo dei vigneti per vini
DO o nellapposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti
regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano
linterscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di
ununica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
3. Con liscrizione alla denominazione
più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte
le altre denominazioni o tipologie compatibili per ricaduta, salvo che
nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di
iscrizione per ricaduta.
4. Con liscrizione allelenco
delle vigne IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente
iscritto agli elenchi delle IGT di superficie più ampia, purché
compatibile con la base ampelografica e con le rese.
5. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per listituzione
e laggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle
vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dellaccordo in data 25
luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
6. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi
delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti
di cui allarticolo 11, comma 3.
(Attività di coordinamento e vigilanza)
1. Lautorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione,controllo e vigilanza relativamente allapplicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove accordi con le regioni per coordinare lazione
amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo,
al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
3. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove, ai sensi dellarticolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze
di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con
particolare riferimento allazione dellIspettorato centrale
repressione frodi del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri
politiche agricole e del Comando carabinieri per la tutela della salute
del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni
e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli
a livello aziendale.
(Modalità di rivendicazione delle produzioni)
1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore, contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al fine di
consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone
i tempi e le modalità.
3. Qualora dalla medesima unità
vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT,
la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite
più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari
di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale
venga su una unica produzione DO, la resa sarà quella della DO rivendicata
e gli eventuali esuberi nei limiti previsti dal comma 6 possono essere
destinati a vino da tavola anche ad indicazione geografica tipica.
4. È consentito successivamente
il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli
inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può
essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna
partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente
comunicata allufficio dellIspettorato centrale repressione
frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio
sia da una DOCG a unaltra DOCG, sia da una DOC a unaltra DOC,
sia da una IGT a unaltra IGT, purché:
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b)
il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c)
la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale
o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto alluso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.
6. Lesubero di produzione fino
al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere
destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato
alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini
IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i
requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per
cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della
denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari
di tutela e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente
favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per
cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale
esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte
nellannata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo
previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate
climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino
al limite reale dellannata, fermo restando la tolleranza del 20 per
cento prevista dal presente articolo. Le regioni possono altresì
ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente
la resa massima di uva per ettaro per conseguire lequilibrio di mercato,
su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali
di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.
Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare
alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di
vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti
nelle due annate precedenti.
7. È consentito che le uve
derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nellambito di
unazienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse
tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali
uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito»,
«vin santo», «spumante», «recioto» «amarone»
o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano
essere destinate, allatto della vendemmia, in parte alla produzione
di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di
vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:
a) la superficie vitata risulti iscritta allalbo dei vigneti per le tipologie interessate;
b)
la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle
diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro,
fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;
c)
siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese
uva/vino.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini di origine, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate allandamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 9, comma 2.
(Analisi chimico-fisica e organolettica)
1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per lutilizzazione della denominazione.
2. Lesame analitico deve riguardare
almeno i valori degli elementi caratteristici dei vini di qualità
prodotti in regioni determinate (VQPRD) in questione, indicati nel rispettivo
disciplinare di produzione.
3. Lesame organolettico riguarda
il colore, la limpidezza, lodore e il sapore, indicati dal rispettivo
disciplinare di produzione.
4. Per ciascun vino DO sono istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite
commissioni di degustazione. Presso il Comitato nazionale vini di origine,
sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per lItalia
settentrionale, per lItalia centrale e per lItalia meridionale
e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
5. Le procedure e le modalità
per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per
ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché il
funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello
sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono loperato. Con decreti
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti lammontare
degli importi, e le modalità di pagamento.
(Albo degli imbottigliatori)
1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.
2. Le modalità per listituzione e la tenuta dellalbo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per liscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI
Art. 15.
(Comitato nazionale per la tutela
e
la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini)
1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, denominato «Comitato nazionale vini dorigine» è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dellinterprofessione vitivinicola. Esso ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.
2. Il Comitato nazionale vini di origine
è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale
dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
che svolge anche i compiti di segreteria.
3. Il Comitato nazionale vini di origine
è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b)
un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;
c)
quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
d)
due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;
e)
un membro scelto fra tre designati dallUnione nazionale delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle
camere stesse;
f)
un membro scelto fra tre designati dallAccademia della vite e del
vino;
g)
due membri scelti fra quattro designati dallAssociazione enotecnici
italiani e dallOrdine nazionale assaggiatori vino;
h)
un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi
volontari di cui allarticolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;
i)
nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali
degli agricoltori;
l)
tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute
dei produttori vitivinicoli;
m)
tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole
produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
n)
tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli
industriali vinicoli e dei produttori vini speciali;
o)
tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei
commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;
p)
un membro scelto fra tre designati dallUnione nazionale consumatori;
4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.
5. Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;
b)
propone, anche dufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni
di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro
disciplinari di produzione;
c)
collabora con i competenti organi statali e regionali allosservanza
della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti
a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
d)
promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione
e più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;
e)
tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
f)
interviene in Italia e allestero a tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle
leggi e dai trattati internazionali;
g)
svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente
legge;
h)
svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT,
avvalendosi delle commissioni di degustazione;
i)
formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione
e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica;
l)
promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative
alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla
composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica;
m)
formula proposte sullapplicazione delle norme in materia di analisi
chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a denominazione di origine;
n)
esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi di tutela.
6. Il Comitato nazionale vini dorigine può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sullorigine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato nazionale vini dorigine può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dellarticolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
7. Il Comitato nazionale vini dorigine
è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutela
dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici
che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso labusivo
esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei
vigneti nonché alla qualità ed allimmagine dei vini
a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
8. Le spese annuali per il funzionamento
del Comitato nazionale vini dorigine e per ladempimento dei
suoi compiti istituzionali, determinate in euro 500.000, sono poste a carico
dellapposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del
Comitato nazionale vini dorigine si osservano, in quanto applicabili,
le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965,
n. 1675.
9. Lufficio amministrativo è
retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, e costituito da funzionari dello stesso Ministero, nominati
con apposito decreto. Svolge le occorrenti attività amministrative
e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero stesso e dal
Comitato nazionale vini dorigine.
10. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento
per la composizione, lorganizzazione ed il funzionamento dellufficio
amministrativo del Comitato nazionale vini dorigine, tenuto conto
di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre
1965, n. 1675.
CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
Art. 16.
(Consorzi volontari di tutela)
1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti allattuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare allapplicazione della presente legge.
2. Lautorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al consorzio che ne faccia specifica richiesta e che:
a) sia rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della superficie iscritta allalbo dei vigneti DOCG o DOC o allelenco delle vigne IGT, ovvero, nel caso di denominazioni dorigine riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 51 per cento della produzione;
b)
preveda nello statuto gli elementi di cui allallegato B annesso alla
presente legge;
c)
sia retto da uno statuto che consenta lammissione, senza discriminazione,
di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisca
la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
d)
disponga di strutture e di risorse adeguate ai compiti;
e)
non gestisca attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né
direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il
consorzio, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, recante attuazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio
del 21 dicembre 1988, può proporre come logo della denominazione
il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione,
per essere recepito nel disciplinare di produzione.
3. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.
4. È consentita eccezionalmente
la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione,
purché specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.
5. La rappresentatività di
un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 2, lettera
a), si calcola verificando:
a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dellutilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;
b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta allalbo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dellutilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta allalbo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.
6. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
7. Al fine di ottenere lautorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b)
elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;
c)
relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità
di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti
richiesti;
d)
certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei
confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione
della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata
dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni
insistenti su territori di più province, lattestazione viene
rilasciata dallente territoriale nel cui ambito ha sede legale il
consorzio, sentiti gli altri enti interessati.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali concede al consorzio lautorizzazione, specificando le
funzioni e i limiti di tempo e di operatività dellautorizzazione
stessa. Il consorzio che ha ottenuto lautorizzazione è tenuto
a:
a) trasmettere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività
tecnico-amministrative svolte nellanno precedente;
b)
comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro dieci giorni dallevento, ogni variazione della composizione
degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base
consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni;
se lespulsione del socio è determinata da abusi nei confronti
della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella
comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione
deve essere effettuata allufficio dellIspettorato centrale
repressione frodi competente per territorio;
c)
comunicare allufficio dellIspettorato centrale repressione
frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi
di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede
di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché
ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento
o alla elevazione del livello qualitativo e dellimmagine della denominazione.
9. Nellambito delle funzioni generali di
cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di espletare attività
di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione
economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto
il profilo tecnico e dellimmagine. In particolare lattività
dei consorzi autorizzati si svolge:
a) a livello tecnico,
per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti
i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
b)
a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione
o dellindicazione geografica dal plagio, dalla sleale concorrenza,
dallusurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;
c)
collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della
viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
d)
attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le denominazioni
di origine e le indicazioni geografiche tipiche sotto il profilo tecnico
e dellimmagine;
e)
collaborando con gli enti preposti per contribuire allespletamento
delle attività connesse alla gestione e allaggiornamento degli
albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione
e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre
alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione
dei contrassegni di Stato nel caso dei vini DOCG e di quantaltro
di competenza dei predetti organismi in materia di vini DO e IGT.
10. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base allordinamento vigente.
11. I consorzi sono coordinati nellespletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 2 vengono sospese.
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Art. 17.
(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOCG, DOC e IGT)
1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modifiche, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.
(Recipienti dei vini DO e contrassegno
speciale
per i vini DOCG)
1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa vigente.
2. La tappatura a fungo ancorato è
riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla
tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento
fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della
normativa vigente.
3. I vini DOCG devono essere immessi
al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore
a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale
contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza linattivazione del contrassegno stesso. Esso
è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dintesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche,
le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, luso,
la distribuzione, il controllo, ed il costo dei contrassegni.
(Impiego delle denominazioni geografiche)
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla stessa data di
cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente,
i prodotti che portano la denominazione di origine o lindicazione
geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione
di origine, al fine della presente legge, luso di nomi geografici
inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di
ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano
in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT
o possano creare confusione con essi, obbligatorio che i caratteri usati
per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza
ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in
larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per lindicazione
della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione
di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità
di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve
le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta lobbligo
per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al
comma 3.
5. Luso, effettuato con qualunque
modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti
di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG,
DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla
indicazione e denominazione usata.
6. Fatto salvo il disposto dellarticolo
2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche
tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna
di esse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne
determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.
CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI
Art. 20.
(Concorsi enologici)
1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui
al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato
gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi
regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti
dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. La disciplina del riconoscimento
degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi
compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento
di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto
utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita dalla normativa
vigente.
VIGILANZA E SISTEMA
SANZIONATORIO
Art. 21.
(Violazioni nelluso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche ed i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
2. Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine
vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche ed i limiti
previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 100 euro a 1.500 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
3. Relativamente ai commi precedenti,
tuttavia, se il fatto accertato concerne esclusivamente una irregolarità
di lieve entità come lomissione di comunicazioni o registrazioni
obbligatorie, piccole differenze non significative nei dati analitici,
è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2500.
4. Chiunque vende, pone in vendita
o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine vini
che non dispongono della certificazione relativa allesame chimico-fisico
e organolettico di cui allarticolo 13 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2000 a 20.000 euro. Il vino
oggetto di contestazione deve essere sottoposto allesame chimico-fisico
ed organolettico prima di essere eventualmente commercializzato con la
denominazione di origine.
5. Indipendentemente dallazione
penale da esercitare obbligatoriamente ai sensi dellarticolo 468
del codice penale, chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali
di cui allarticolo 18, comma 3, distribuisce per il consumo vini
DOCG privo dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato,
o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o
contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 3.000 a 30.000 euro.
6. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali,
salvo che il commerciante non abbia concorso nellillecito.
7. Chiunque usa le denominazioni di
origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per luso di
tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto»,
«uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi
od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni,
illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno lacquirente,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette
parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi,
sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
8. Chiunque, dopo lentrata in
vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT, adotta denominazioni
di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come «ragione sociale»
o come «ditta», «cantina», o «fattoria»,
o loro indirizzi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 500 euro a 6.000 euro.
(Omissioni di denunce e falsità)
1. Chiunque omette di presentare la dichiarazione e liscrizione di cui allarticolo 10, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui lomessa denuncia si riferisce.
2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui allarticolo 12, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.
(Violazioni in materia di etichettatura)
1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.
(Sanzioni accessorie)
1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 può comportare, nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica, la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 25.
(Disposizioni transitorie e abrogative)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.
2. Ove non diversamente indicato,
i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno
natura non regolamentare.
3. Le sanzioni di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla data di cui al comma
1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità
e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione
e la denominazione di vini di cui alla presente legge.
5. Con labrogazione, ai sensi
del comma 6, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 20 giugno 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti
ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni
allo scopo adottate.
6. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni dorigine;
b)
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento
di denominazione dorigine dei vini;
c)
decreto del Ministro dellagricoltura e delle foreste 1º aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992,
recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni
di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;
d)
decreto del Ministro dellagricoltura e delle foreste 22 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante
elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei
vini DOCG e DOC;
e)
decreto del Ministro dellagricoltura e delle foreste 22 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante
condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni,
di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;
f)
articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
g)
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16
giugno 1998, n. 280, recante norme sullorganizzazione, sulle competenze
e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del
servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini;
h)
regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari
e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire
lattività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini;
i)
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, decreto
direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002,
e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.