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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Allegato B
(articolo 16, comma 2, lettera b)

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI
VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DENOMINAZIONE
D’ORIGINE E INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

        a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;

        b) le modalità per l’ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l’accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all’articolo 16 comma 3, lettera c), della presente legge;
        c)  gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
        d)  l’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

            –  una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;

            –  una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea;

        e) le funzioni degli organi consortili (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

        f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l’espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l’associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;
        g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;
        h) le norme per l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
        i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Consorzio ed associati;
        l) qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al Consiglio di Amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito Comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del Consiglio di Amministrazione;
        m) lo Statuto del Consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.