ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
Denominazioni dorigine
a) la denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone «classiche», nonché le tipologie dei vini;
b) la base ampelografica:
i vitigni che compongono le varie tipologie;
lincidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;
c) la zona di produzione
delle uve:
lindicazione
della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;
la
delimitazione dei confini;
la
delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;
la
delimitazione dei confini delleventuale zona classica;
d) le caratteristiche naturali dellambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, laltitudine e lesposizione;
e) le norme per la viticoltura:
la densità minima dimpianto e le forme di allevamento;
leventuale
irrigazione di soccorso;
la
resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e
qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro
possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni.
Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente
favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al venti per cento
al detto limite di resa; tale esubero del venti per cento di resa non può
essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere
destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettate le
condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con
particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza
tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione
di origine. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza
su proposta dei Consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni di
categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli,
a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dellannata.
Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile
come denominazione dorigine per conseguire lequilibrio di mercato,
su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle
organizzazioni di categoria;
il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia
per singola tipologia;
f) le norme per
la vinificazione:
la
zona di vinificazione;
la
zona di imbottigliamento;
la
resa delluva in vino della varie tipologie;
gli
eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;
leventuale
data di immissione al consumo;
le
eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;
le
eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale;
g) le caratteristiche
dei vini al consumo:
limpidezza;
colore;
odore;
sapore;
titolo
alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo
o massimo;
acidità
totale minima;
estratto
non riduttore minimo;
h) eventuali norme
particolari per la designazione e la presentazione:
menzioni
facoltative;
riferimenti
a località;
caratteri
e posizioni in etichetta;
tipo
merceologico;
la
previsione dellindicazione dellannata in etichetta e le regole
del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché
dellannata di sboccatura per gli spumanti;
i) eventuali norme
particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:
volumi
nominali;
tipi
di recipienti;
sistemi
di tappatura.
Indicazioni Geografiche Tipiche
a) lindicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
b) la
delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della
loro vinificazione;
c) lelenco
dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
d) le
tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
e) la
resa massima di uva per ettaro;
f) la
resa uva-vino;
g) il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;
h) il
titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;
i) le
eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale;
l) i
caratteri organolettici di eventuali specifiche tipologie.