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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Allegato A
(articolo 9, comma 1)

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni d’origine

        a) la denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone «classiche», nonché le tipologie dei vini;

        b) la base ampelografica:

            –  i vitigni che compongono le varie tipologie;

            –  l’incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

        c) la zona di produzione delle uve:
            –  l’indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

            –  la delimitazione dei confini;
            –  la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;
            –  la delimitazione dei confini dell’eventuale zona classica;

        d) le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine e l’esposizione;

        e) le norme per la viticoltura:

            –  la densità minima d’impianto e le forme di allevamento;

            –  l’eventuale irrigazione di soccorso;
            –  la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al venti per cento al detto limite di resa; tale esubero del venti per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza su proposta dei Consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell’annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come denominazione d’origine per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;
            –  il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

        f) le norme per la vinificazione:
            –  la zona di vinificazione;

            –  la zona di imbottigliamento;
            –  la resa dell’uva in vino della varie tipologie;
            –  gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;
            –  l’eventuale data di immissione al consumo;
            –  le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;
            –  le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

        g) le caratteristiche dei vini al consumo:
            –  limpidezza;

            –  colore;
            –  odore;
            –  sapore;
            –  titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;
            –  acidità totale minima;
            –  estratto non riduttore minimo;

        h) eventuali norme particolari per la designazione e la presentazione:
            –  menzioni facoltative;

            –  riferimenti a località;
            –  caratteri e posizioni in etichetta;
            –  tipo merceologico;
            –  la previsione dell’indicazione dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell’annata di sboccatura per gli spumanti;

        i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:
            –  volumi nominali;

            –  tipi di recipienti;
            –  sistemi di tappatura.

Indicazioni Geografiche Tipiche

        a) l’indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

        b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione;
        c) l’elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
        d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
        e) la resa massima di uva per ettaro;
        f) la resa uva-vino;
        g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;
        h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;
        i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
        l) i caratteri organolettici di eventuali specifiche tipologie.