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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    N. 745
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, ALBERTI CASELLATI, PICCIONI e SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2006

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Disciplina delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto a ridefinire in maniera complessiva la disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.

    Il provvedimento si compone di 25 articoli, suddivisi in 9 capi e di due allegati (A e B).
    Il capo I (articoli 1-6), definisce i princìpi generali e le finalità della proposta, le nozioni di denominazione di origine ed indicazione geografica dei vini. Stabilisce inoltre la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. In particolare, viene disciplinato l’utilizzo delle denominazioni e delle indicazioni, individuate in denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione d’origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), per le cui produzioni si esclude espressamente l’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM); vengono definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato l’utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.
    Il Capo II (articoli 7-9) regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Il provvedimento, in particolare, regola in modo puntuale la procedura di riconoscimento, dalla fase della domanda (della quale sono individuati in modo analitico i contenuti) fino all’emissione del decreto ministeriale di riconoscimento, con particolare attenzione alla elaborazione e ai contenuti dei disciplinari di produzione (per i quali si rinvia all’Allegato A).
    Il capo III (articoli 10-14) disciplina la certificazione e la rivendicazione dei vini DOCG, DOC e IGT. Per quanto concerne la certificazione, si prevede che questa venga effettuata, nel rispetto del piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui ciascuna denominazione d’origine deve dotarsi, da soggetti in possesso di specifici requisiti (tra cui i consorzi) individuati dalle regioni, con possibilità di mettere a carico dei soggetti controllati i costi dell’attività di controllo. I vigneti destinati a produrre DOCG, DOC e IGT devono essere dichiarati nello schedario delle superfici vitate, mentre i relativi terreni devono essere iscritti nell’apposito albo dei vigneti. Per quanto concerne la rivendicazione, si prevedono specifiche analisi chimico-fisiche e organolettiche, mentre specifiche norme sono dedicate alla riclassificazione dei vini, per la quale si prevede, in particolare, la possibilità per le regioni di modulare, su proposta dei consorzi volontari di tutela, i massimali delle rese in relazione al carattere climatico delle annate. Una apposita norma, infine, regola l’albo degli imbottigliatori.
    Il capo IV (articolo 15) disciplina composizione e funzioni del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOCG, delle DOC e delle IGT. Esso è un organo consultivo ed esecutivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed espressione dell’interprofessione vitivinicola.
    Il capo V (articolo 16) disciplina i consorzi volontari di tutela. I consorzi, per la cui costituzione sono previsti requisiti minimi di rappresentatività, svolgono compiti di natura tecnica, amministrativa e, ferme restando le competenze di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attività di controllo, con possibilità di porre a carico dei produttori, in proporzione ai quantitativi di prodotto, i costi della relativa attività.
    Il capo VI (articoli 17-19) disciplina la designazione, la presentazione e la protezione dei vini DOCG, DOC e IGT, con particolare riferimento ai recipienti e alla tappatura.
    Il capo VII (articolo 20) disciplina i concorsi enologici.
    Il capo VIII (articoli 21-24) disciplina il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative la cui entità, rapportata generalmente ai quantitativi di prodotto in relazione ai quali si è commessa la violazione, è ridotta rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
    Il capo IX (articolo 25) detta disposizioni transitorie e abrogative, prevedendo, in particolare, che l’effetto abrogativo della normativa secondaria adottata in attuazione della legge n.  164 del 1992 venga rinviato al momento dell’adozione dei regolamenti di attuazione previsti dal provvedimento.

 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DENOMINAZIONI DI ORIGINE
ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE

Art. 1.

(Princìpi generali)

    1. La vite ed il vino sono elementi inseparabili dalla storia, dalla cultura, dal paesaggio, dalla vita sociale e dall’economia della Nazione italiana che, riconoscendo tale ruolo, regolamenta e tutela nell’ambito della normativa dell’Unione europea i vigneti, il territorio in cui sono presenti ed i prodotti da essi ottenuti.

    2. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell’ingegno nazionale, come tali protette nell’ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
    3. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale, ai vitigni ed ai fattori umani, contenenti il nome di una zona viticola particolarmente vocata.
    4. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
    5. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. La denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
    3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i vermouth e l’aceto di vino.
    4. È fatto divieto di utilizzare uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG, DOC e IGT.

Art. 3.

(Classificazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

        a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

        b) denominazioni di origine controllata (DOC);
        c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

    2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.

    3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

        a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);

        b) VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
        c) VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).

    4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sull’etichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.

    5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.

(Ambiti territoriali)

    1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all’articolo 2.

    2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
    3. Soltanto all’interno delle denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate, comunemente denominate sottozone, le cui produzioni – che devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa – sono espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
    4. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche DOC e DOCG.
    5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
    6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, definita nell’albo dei vigneti di cui all’articolo 10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
    7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni)

    1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell’ambito della stessa DOCG o DOC.

    2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l’obbligo per tali vini della indicazione dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.
    3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.
    4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
    5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini DOC e IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
    6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
    7. Le denominazioni di origine possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.
    8. Le DOCG devono indicare in etichetta l’anno di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle DOC possono prevedere l’obbligo di indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve anche per singole tipologie.
    9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l’indicazione della IGT.
    10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito all’articolo 15 della presente legge e di seguito denominato «Comitato nazionale vini di origine», possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome o sinonimo, fino all’entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.

Art. 6.

(Coesistenza di vini diversi nell’ambito
di una o più denominazione di origine
o indicazione geografica tipica)

    1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche tipiche. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

    2. È consentito che, nell’ambito di una denominazione di origine coesistano diversi vini DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

        a) siano prodotti in zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; detti vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

        b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

    3. I nomi geografici e le zone di cui all’articolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 7.

(Riconoscimento delle denominazioni
d’origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

    2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell’area interessata nell’ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o con DOCG.
    3. L’indicazione geografica tipica (IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
    4. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
    5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.
    6. Il riconoscimento di una DOCG può prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
    7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.
    8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Art. 8.

(Decadenza e revoca delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.

    2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
    3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque anni consecutivi sono cancellate dagli albi.
    4. I vini perdono il diritto a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all’estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.

(Procedure per il riconoscimento
delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche
e disciplinari di produzione)

    1. I disciplinari di produzione dei vini DO e IGT devono contenere gli elementi previsti dall’allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato nazionale vini d’origine di cui all’articolo 15, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.

    2. La domanda di riconoscimento di un vino DOC o IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all’articolo 16 o dalle organizzazioni di categoria che rappresentano i produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati ed almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell’ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all’albo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell’ultimo biennio.
    3. La domanda di riconoscimento di un vino DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

        a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

        b) l’elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;
        c) una relazione comprovante:

        1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all’esposizione, all’altitudine e al clima;

        2) l’origine geologica e la composizione dei terreni;
        3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;
        4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
        5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento a DOCG e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento a DOC;
        6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

        d) la documentazione storica e socioeconomica sull’importanza della viticoltura nella zona indicata;

        e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

    4. Per il riconoscimento delle IGT e per l’approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:
        a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

        b) l’elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;
        c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;
        d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

    5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato nazionale vini di origine istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.

    6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvedono all’istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l’esito al Comitato nazionale vini d’origine e al soggetto proponente.
    7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisito il parere del Comitato nazionale vini di origine e tenuto conto dell’esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Comitato nazionale vini d’origine da parte dei soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale vini d’origine sulle eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
    8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini d’origine di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, comprese le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, con le indicazioni, le volontà e le esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed almeno un rappresentante del Comitato nazionale vini d’origine.
    9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato nazionale vini d’origine e può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
    10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO, qualora relativa a condizioni non mutate:

        a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;

        b) per le DO per le quali è consentito l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l’istanza presentata al Comitato nazionale vini di origine sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell’intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell’ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell’operatività dell’albo degli imbottigliatori di cui all’articolo 14, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
        c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato azionale vini d’origine allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;
        d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all’albo e del 66 per cento della produzione media rivendicata nell’ultimo triennio;
        e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all’andamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o provincia autonoma interessata, che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:
        a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

        b) una relazione relativa alle modifiche richieste.

    12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.

Capo III

CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 10.

(Albo dei vigneti DOCG e DOC
ed elenco delle vigne IGT)

    1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

    2. Nell’ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino DO e IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell’apposito albo dei vigneti per vini DO o nell’apposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l’interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un’unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
    3. Con l’iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie compatibili per ricaduta, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione per ricaduta.
    4. Con l’iscrizione all’elenco delle vigne IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.
    5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l’istituzione e l’aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e dell’accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
    6. Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all’articolo 11, comma 3.

Art. 11.

(Attività di coordinamento e vigilanza)

    1. L’autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione,controllo e vigilanza relativamente all’applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove accordi con le regioni per coordinare l’azione amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo, al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
    3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all’azione dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole e del Comando carabinieri per la tutela della salute del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 12.

(Modalità di rivendicazione delle produzioni)

    1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore, contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone i tempi e le modalità.
    3. Qualora dalla medesima unità vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni DO o IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga su una unica produzione DO, la resa sarà quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi nei limiti previsti dal comma 6 possono essere destinati a vino da tavola anche ad indicazione geografica tipica.
    4. È consentito successivamente il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC a IGT. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, ed alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un’altra DOCG, sia da una DOC a un’altra DOC, sia da una IGT a un’altra IGT, purché:

        a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;

        b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
        c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

    5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all’uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.

    6. L’esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell’annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell’annata, fermo restando la tolleranza del 20 per cento prevista dal presente articolo. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.
    7. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell’ambito di un’azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino DO o per due o più vini DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito», «vin santo», «spumante», «recioto» «amarone» o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all’atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino DOC o DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

        a) la superficie vitata risulti iscritta all’albo dei vigneti per le tipologie interessate;

        b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;
        c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

    8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini di origine, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate all’andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 13.

(Analisi chimico-fisica e organolettica)

    1. Ai fini della rivendicazione dei vini DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione.

    2. L’esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
    3. L’esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l’odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
    4. Per ciascun vino DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato nazionale vini di origine, sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l’Italia settentrionale, per l’Italia centrale e per l’Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
    5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l’operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l’ammontare degli importi, e le modalità di pagamento.

Art. 14.

(Albo degli imbottigliatori)

    1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.

    2. Le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l’iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 15.

(Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

    1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, denominato «Comitato nazionale vini d’origine» è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed espressione dell’interprofessione vitivinicola. Esso ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.

    2. Il Comitato nazionale vini di origine è affiancato da un ufficio amministrativo, costituito da personale dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge anche i compiti di segreteria.
    3. Il Comitato nazionale vini di origine è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

        a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

        b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;
        c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
        d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;
        e) un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
        f) un membro scelto fra tre designati dall’Accademia della vite e del vino;
        g) due membri scelti fra quattro designati dall’Associazione enotecnici italiani e dall’Ordine nazionale assaggiatori vino;
        h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all’articolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;
        i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;
        l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
        m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
        n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori vini speciali;
        o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e degli esportatori vinicoli;
        p) un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale consumatori;

    4. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.

    5. Il Comitato:

        a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

        b) propone, anche d’ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;
        c) collabora con i competenti organi statali e regionali all’osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
        d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;
        e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
        f) interviene in Italia e all’estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;
        g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;
        h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione;
        i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
        l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
        m) formula proposte sull’applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a denominazione di origine;
        n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi di tutela.

    6. Il Comitato nazionale vini d’origine può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull’origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato nazionale vini d’origine può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell’articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

    7. Il Comitato nazionale vini d’origine è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l’abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all’immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
    8. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato nazionale vini d’origine e per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali, determinate in euro 500.000, sono poste a carico dell’apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per il funzionamento del Comitato nazionale vini d’origine si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.
    9. L’ufficio amministrativo è retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e costituito da funzionari dello stesso Ministero, nominati con apposito decreto. Svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero stesso e dal Comitato nazionale vini d’origine.
    10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio amministrativo del Comitato nazionale vini d’origine, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Capo V

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 16.

(Consorzi volontari di tutela)

    1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all’attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all’applicazione della presente legge.

    2. L’autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al consorzio che ne faccia specifica richiesta e che:

        a) sia rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della superficie iscritta all’albo dei vigneti DOCG o DOC o all’elenco delle vigne IGT, ovvero, nel caso di denominazioni d’origine riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 51 per cento della produzione;

        b) preveda nello statuto gli elementi di cui all’allegato B annesso alla presente legge;
        c) sia retto da uno statuto che consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisca la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
        d) disponga di strutture e di risorse adeguate ai compiti;
        e) non gestisca attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, recante attuazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

    3. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.

    4. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.
    5. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando:

        a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell’utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

        b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all’albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell’utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

    6. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.

    7. Al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

        a) atto costitutivo e statuto;

        b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;
        c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;
        d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l’attestazione viene rilasciata dall’ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

    8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede al consorzio l’autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell’autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l’autorizzazione è tenuto a:
        a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell’anno precedente;

        b) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro dieci giorni dall’evento, ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l’espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
        c) comunicare all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell’immagine della denominazione.

    9. Nell’ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell’immagine. In particolare l’attività dei consorzi autorizzati si svolge:
        a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

        b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o dell’indicazione geografica dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;
        c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
        d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sotto il profilo tecnico e dell’immagine;
        e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all’espletamento delle attività connesse alla gestione e all’aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini DOCG e di quant’altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini DO e IGT.

    10. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all’ordinamento vigente.

    11. I consorzi sono coordinati nell’espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 2 vengono sospese.

Capo VI

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 17.

(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOCG, DOC e IGT)

    1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modifiche, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Art. 18.

(Recipienti dei vini DO e contrassegno
speciale per i vini DOCG)

    1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa vigente.

    2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.
    3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo, ed il costo dei contrassegni.

Art. 19.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

    1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

    2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
    3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l’uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l’indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
    4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l’obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3.
    5. L’uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
    6. Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

Capo VII

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 20.

(Concorsi enologici)

    1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

    2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
    3. La disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita dalla normativa vigente.

Capo VIII

VIGILANZA E SISTEMA
SANZIONATORIO

Art. 21.

(Violazioni nell’uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

    1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche ed i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

    2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche ed i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
    3. Relativamente ai commi precedenti, tuttavia, se il fatto accertato concerne esclusivamente una irregolarità di lieve entità come l’omissione di comunicazioni o registrazioni obbligatorie, piccole differenze non significative nei dati analitici, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2500.
    4. Chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine vini che non dispongono della certificazione relativa all’esame chimico-fisico e organolettico di cui all’articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2000 a 20.000 euro. Il vino oggetto di contestazione deve essere sottoposto all’esame chimico-fisico ed organolettico prima di essere eventualmente commercializzato con la denominazione di origine.
    5. Indipendentemente dall’azione penale da esercitare obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 468 del codice penale, chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all’articolo 18, comma 3, distribuisce per il consumo vini DOCG privo dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 30.000 euro.
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nell’illecito.
    7. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l’uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l’acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
    8. Chiunque, dopo l’entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT, adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come «ragione sociale» o come «ditta», «cantina», o «fattoria», o loro indirizzi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro.

Art. 22.

(Omissioni di denunce e falsità)

    1. Chiunque omette di presentare la dichiarazione e l’iscrizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l’omessa denuncia si riferisce.

    2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all’articolo 12, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

Art. 23.

(Violazioni in materia di etichettatura)

    1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Art. 24.

(Sanzioni accessorie)

    1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 può comportare, nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica, la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

(Disposizioni transitorie e abrogative)

    1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.

    2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno natura non regolamentare.
    3. Le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.
    5. Con l’abrogazione, ai sensi del comma 6, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate.
    6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni d’origine;

        b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d’origine dei vini;
        c) decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1º aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992, recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;
        d) decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;
        e) decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;
        f) articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
        g) regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull’organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
        h) regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l’attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
        i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.

 

Allegato A
(articolo 9, comma 1)

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni d’origine

        a) la denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone «classiche», nonché le tipologie dei vini;

        b) la base ampelografica:

            –  i vitigni che compongono le varie tipologie;

            –  l’incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

        c) la zona di produzione delle uve:
            –  l’indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

            –  la delimitazione dei confini;
            –  la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;
            –  la delimitazione dei confini dell’eventuale zona classica;

        d) le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine e l’esposizione;

        e) le norme per la viticoltura:

            –  la densità minima d’impianto e le forme di allevamento;

            –  l’eventuale irrigazione di soccorso;
            –  la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al venti per cento al detto limite di resa; tale esubero del venti per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza su proposta dei Consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell’annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come denominazione d’origine per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;
            –  il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

        f) le norme per la vinificazione:
            –  la zona di vinificazione;

            –  la zona di imbottigliamento;
            –  la resa dell’uva in vino della varie tipologie;
            –  gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;
            –  l’eventuale data di immissione al consumo;
            –  le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;
            –  le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

        g) le caratteristiche dei vini al consumo:
            –  limpidezza;

            –  colore;
            –  odore;
            –  sapore;
            –  titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;
            –  acidità totale minima;
            –  estratto non riduttore minimo;

        h) eventuali norme particolari per la designazione e la presentazione:
            –  menzioni facoltative;

            –  riferimenti a località;
            –  caratteri e posizioni in etichetta;
            –  tipo merceologico;
            –  la previsione dell’indicazione dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell’annata di sboccatura per gli spumanti;

        i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:
            –  volumi nominali;

            –  tipi di recipienti;
            –  sistemi di tappatura.

Indicazioni Geografiche Tipiche

        a) l’indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

        b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione;
        c) l’elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
        d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
        e) la resa massima di uva per ettaro;
        f) la resa uva-vino;
        g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;
        h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;
        i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
        l) i caratteri organolettici di eventuali specifiche tipologie.

 

Allegato B
(articolo 16, comma 2, lettera b)

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI
VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DENOMINAZIONE
D’ORIGINE E INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

        a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;

        b) le modalità per l’ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l’accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all’articolo 16 comma 3, lettera c), della presente legge;
        c)  gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
        d)  l’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

            –  una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;

            –  una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea;

        e) le funzioni degli organi consortili (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

        f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l’espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l’associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;
        g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;
        h) le norme per l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
        i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Consorzio ed associati;
        l) qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al Consiglio di Amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito Comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del Consiglio di Amministrazione;
        m) lo Statuto del Consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.