(Organizzazione interna)
1. Lattività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dellarticolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dellinizio dellattività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno
la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi
dellopera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte
le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi compresa quella di un magistrato
amministrativo autorizzato, con il suo consenso, dal Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa su richiesta del presidente della Commissione.
Ai fini dellopportuno coordinamento con le strutture giudiziarie
e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dellapporto
di almeno un magistrato e un dirigente dellAmministrazione dellinterno,
autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro dellinterno su richiesta del presidente
della Commissione.
4. Per lespletamento delle sue
funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, dintesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei
documenti acquisiti e prodotti nel corso dellattività propria
e delle Commissioni precedenti.