(Segreto)
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni dufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui allarticolo 4, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi
dellarticolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.