(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dallarticolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso lautorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Lautorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento
del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi
in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Lautorità giudiziaria
ottempera senza ritardo alle richieste della Commissione e dei suoi comitati.
Essa, quando sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può
tuttavia sospendere lottemperanza con decreto motivato per il periodo
massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale provvede senza
indugio a quanto richiesto.
4. La Commissione stabilisce quali
atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.