Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 30


Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

    1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

    2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
    3. L’autorità giudiziaria ottempera senza ritardo alle richieste della Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può tuttavia sospendere l’ottemperanza con decreto motivato per il periodo massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale provvede senza indugio a quanto richiesto.
    4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.