(Audizioni e testimonianze)
1. Ferme le competenze dellautorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario
si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato
o il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto
tra difensore e parte processuale nellambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia
giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha
loro fornito informazioni.