(Composizione e presidenza della Commissione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione è rinnovata
dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere
confermati.
3. Il Presidente del Senato della
Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione
dellufficio di presidenza.
4. Lufficio di presidenza, composto
dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o
entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per lelezione, rispettivamente,
dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si
procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi
4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.