Art. 1.
(Istituzione e compiti)
1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dellarticolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui allarticolo 416-bis del codice penale nonché su altre associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) verificare lattuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata;
b)
verificare lattuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dellinterno 24 novembre 1994, n. 687, e della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, riguardanti le persone che collaborano con
la giustizia e le persone che prestano testimonianza;
c)
accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo
e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e
incisiva liniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali
e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione
delle attività criminali, lassistenza e la cooperazione giudiziaria;
d)
accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle
trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese
quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente
esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e
comunque caratterizzate da forte sviluppo delleconomia produttiva,
nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con
altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme
di attività illecite contro la persona, lambiente e i patrimoni;
e)
accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme
di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza
illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti
e le opere pubbliche;
f)
verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione
e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti,
al riciclaggio e allimpiego di beni, denaro o altre utilità
che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché
ladeguatezza delle strutture e lefficacia delle prassi amministrative,
formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
opportune, anche in riferimento alle intese internazionali, allassistenza
ed alla cooperazione giudiziaria;
g)
verificare ladeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale,
sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo
le misure maggiormente idonee a renderle più efficaci;
h)
riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta
che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui allarticolo 6.