Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 30


SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    N. 30
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio

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Onorevoli Senatori. – A partire dal 1962, sono state istituite con legge sette Commissioni parlamentari «antimafia»: la più recente è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386, ma ha esaurito la sua efficacia con lo spirare della XIV legislatura.

    In merito al fenomeno mafioso, le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno sempre svolto un ruolo significativo ed importante per la conoscenza di tale torbido e pericoloso «mondo», per l’elaborazione dei dati e per il loro studio approfondito, per fornire delle indicazioni specifiche per il contrasto efficace alla criminalità organizzata, in particolar modo rispetto agli aspetti collegati al riciclaggio ed al reimpiego dei proventi illegalmente ricavati, nonché per consentire un adeguato aggiornamento della legislazione nazionale e per la stipula di ulteriori eventuali accordi internazionali.
    Lo Stato non può permettersi di abbassare la guardia proprio nel momento in cui nuovi scenari, nazionali ed internazionali, sembrano offrire ulteriori spazi ed ulteriori opportunità alle organizzazioni criminali.
    Ecco perché occorre procedere con urgenza alla costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
    In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nella passata legislatura, la presente proposta prevede la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che, in linea con le previsioni dell’articolo 82 della Costituzione, proceda alle indagini ed agli esami con «gli stessi poteri e le stesse limitazioni» dell’autorità giudiziaria.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

    1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché su altre associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

        a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata;

        b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza;
        c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;
        d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;
        e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;
        f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza ed alla cooperazione giudiziaria;
        g) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure maggiormente idonee a renderle più efficaci;
        h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

    2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

    3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

    1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

    2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
    3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
    4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
    5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
    6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

    1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

    2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
    3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
    4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

    1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

    2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
    3. L’autorità giudiziaria ottempera senza ritardo alle richieste della Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può tuttavia sospendere l’ottemperanza con decreto motivato per il periodo massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale provvede senza indugio a quanto richiesto.
    4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

    1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 4.

    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

    1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

    2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
    3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi compresa quella di un magistrato amministrativo autorizzato, con il suo consenso, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su richiesta del presidente della Commissione. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno su richiesta del presidente della Commissione.
    4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
    5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.