Art. 51.
(Corte costituzionale)
1. Larticolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni.
Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo,
cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dallufficio di giudice.
Lufficio di giudice della Corte
è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con lesercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi daccusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per leleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
2. Allarticolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
3. Larticolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».