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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

    1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
    I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».