(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo larticolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui allarticolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione
tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dellarticolo
114.
I senatori possono essere sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero
dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».