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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 42.

(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)

    1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

    2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».