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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 41.

(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione)

    1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

        b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;
        c) è soppresso il secondo periodo.