(Modifiche allarticolo 120
della
Costituzione)
1. Allarticolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nellesercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b)
dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti:
«e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;
c)
è soppresso il secondo periodo.