(Modifica dellarticolo 118
della
Costituzione)
1. Larticolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dellarticolo
70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare
la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime
finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli
enti di cui allarticolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città
metropolitane è garantita lautonomia nellesercizio delle
funzioni amministrative, nellambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dellarticolo 117, e disciplina
inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali
ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme
di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto
e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato riconoscono e favoriscono lautonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche
attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì
lautonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime
attività e sulla base del medesimo principio. Lordinamento
generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge
approvata ai sensi dellarticolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dellarticolo
70, terzo comma, favorisce lesercizio in forma associata delle funzioni
dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo
a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».