(Modifiche allarticolo 117
della
Costituzione)
1. Allarticolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario».
2. Allarticolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale;».
3. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti
parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del
risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo
le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti:
«e organizzazioni comuni di mercato».
4. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia
amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
5. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita
la seguente:
«m-bis) norme
generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
6. Allarticolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «sicurezza del lavoro;».
7. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
8. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter)
ordinamento della comunicazione;
s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dellenergia».
9. Allarticolo 117, terzo comma, della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse
le parole: «e sicurezza»;
b)
sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c)
dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente:
«regionale»;
d)
le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e)
le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa
lemittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello
sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f)
le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia»
sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione
dellenergia»;
g)
le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
10. Allarticolo 117 della Costituzione, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e
organizzazione sanitaria;
b) organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva lautonomia
delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
d) polizia
amministrativa regionale e locale;
e) ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. Allarticolo 117 della Costituzione, lottavo
comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge
le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche listituzione
di organi amministrativi comuni».