Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (115 KB)

Versione standard



Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 39.

(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione)

    1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».
    2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

    3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
    4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
    5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

        «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
    6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

    7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
    8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

        «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

        s-ter) ordinamento della comunicazione;
        s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
        s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».

    9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

        b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
        c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
        d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
        e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
        f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
        g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

    10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
        a) assistenza e organizzazione sanitaria;

        b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
        c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
        d) polizia amministrativa regionale e locale;
        e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

    11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
    «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».