Art. 37.
(Modifiche allarticolo 114
della
Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. Allarticolo 114, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione
e di sussidiarietà».
3. Allarticolo 114 della Costituzione,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».