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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 37.

(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione)

    1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

    2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
    3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».