MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche allarticolo 114
della
Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. Allarticolo 114, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione
e di sussidiarietà».
3. Allarticolo 114 della Costituzione,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
(Approvazione degli statuti
delle Regioni
speciali)
1. Allarticolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
(Modifiche allarticolo 117
della
Costituzione)
1. Allarticolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario».
2. Allarticolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale;».
3. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti
parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del
risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo
le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti:
«e organizzazioni comuni di mercato».
4. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia
amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
5. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita
la seguente:
«m-bis) norme
generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
6. Allarticolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «sicurezza del lavoro;».
7. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
8. Allarticolo 117, secondo
comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter)
ordinamento della comunicazione;
s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dellenergia».
9. Allarticolo 117, terzo comma, della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse
le parole: «e sicurezza»;
b)
sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c)
dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente:
«regionale»;
d)
le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e)
le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa
lemittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello
sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f)
le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia»
sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione
dellenergia»;
g)
le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
10. Allarticolo 117 della Costituzione, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e
organizzazione sanitaria;
b) organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva lautonomia
delle istituzioni scolastiche;
c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
d) polizia
amministrativa regionale e locale;
e) ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. Allarticolo 117 della Costituzione, lottavo
comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge
le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche listituzione
di organi amministrativi comuni».
(Modifica dellarticolo 118
della
Costituzione)
1. Larticolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dellarticolo
70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare
la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime
finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli
enti di cui allarticolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città
metropolitane è garantita lautonomia nellesercizio delle
funzioni amministrative, nellambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dellarticolo 117, e disciplina
inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali
ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme
di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto
e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato riconoscono e favoriscono lautonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche
attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì
lautonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime
attività e sulla base del medesimo principio. Lordinamento
generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge
approvata ai sensi dellarticolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dellarticolo
70, terzo comma, favorisce lesercizio in forma associata delle funzioni
dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo
a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».
(Modifiche allarticolo 120
della
Costituzione)
1. Allarticolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nellesercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b)
dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti:
«e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;
c)
è soppresso il secondo periodo.
(Modifiche allarticolo 122
della
Costituzione)
1. Allarticolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».
2. Allarticolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».
(Modifiche allarticolo 123
della
Costituzione)
1. Allarticolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. Allarticolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».
(Modifiche allarticolo 126
della
Costituzione)
1. Allarticolo 126, primo comma, della Costituzione, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
2. Allarticolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , limpedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della
Repubblica)
1. Allarticolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi linteresse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
(Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo larticolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo larticolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui allarticolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione
tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dellarticolo
114.
I senatori possono essere sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero
dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».
(Modifica allarticolo 131
della
Costituzione)
1. Allarticolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle dAosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle dAosta/Vallèe dAoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».
(Città metropolitane)
1. Allarticolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«Listituzione di Città metropolitane nellambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».
(Abrogazione)
1. Allarticolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.