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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione)

    1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

    2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
    3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali)

    1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione)

    1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».
    2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

    3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
    4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
    5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

        «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
    6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

    7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
    8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

        «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

        s-ter) ordinamento della comunicazione;
        s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
        s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».

    9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

        b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
        c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
        d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
        e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
        f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
        g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

    10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
        a) assistenza e organizzazione sanitaria;

        b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
        c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
        d) polizia amministrativa regionale e locale;
        e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

    11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
    «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.

(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione)

    1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
    Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
    Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
    La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione)

    1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

        b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;
        c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.

(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)

    1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

    2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche all’articolo 123
della Costituzione)

    1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

    2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione)

    1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

    2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica)

    1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

    1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

    1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
    I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica all’articolo 131
della Costituzione)

    1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane)

    1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

    «L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

    1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.