Art. 53.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo allarticolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino allapplicazione dellarticolo 14 della presente legge costituzionale, allarticolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai
commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli
55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma,
61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter,
135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale,
e le disposizioni di cui allarticolo 51, commi 2 e 3, della presente
legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano
per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del
Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni
del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente
articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali
di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli
della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
3. Fino alladeguamento della
legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni
nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui allarticolo
92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b)
non si applica il quarto comma dellarticolo 70 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale;
c)
ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica larticolo
88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente
legge costituzionale:
a) le prime elezioni
del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in
vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica,
che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati
ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori
che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione
Estero solamente i diciotto deputati di cui allarticolo 56, secondo
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
ai fini dellapplicazione dellarticolo 56, quarto comma, della
Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dallultimo censimento generale della popolazione;
b)
alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo
le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione
di cui allarticolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia
autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c)
la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia
autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle
prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione
delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo
il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
d)
le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente
della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della
Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno
luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali
o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente
sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base allarticolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui allarticolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente
della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui allarticolo
85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, e fino alladeguamento
della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale,
trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica
e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti
parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari
incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino
alla determinazione dei criteri generali di cui allarticolo 70, sesto
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli
delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal
rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia
autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie
locali.
10. In sede di prima applicazione
dellarticolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte
costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle
prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema
magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente
della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente lelezione
di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita lelezione
del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dellarticolo
135 della Costituzione, come sostituito dallarticolo 51 della presente
legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata
dallincarico di singoli componenti del Consiglio superiore della
magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato
federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi
dellarticolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato
dallarticolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono,
con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione
di abitanti, a modificazione dellelenco di cui allarticolo
131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dellarticolo
132 della Costituzione, fermo restando lobbligo di sentire le popolazioni
interessate.
14. Le popolazioni interessate di
cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle
Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla
data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono
in carica presso il Senato federale della Repubblica.
16. Allarticolo 5 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente
o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano
in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già
entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1.
18. Allarticolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».