(Autorità amministrative
indipendenti
nazionali)
1. Dopo larticolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».