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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 35.

(Autorità amministrative
indipendenti nazionali)

    1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

    Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».