(Governo in Parlamento)
1. Larticolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre
la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima,
con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte
del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo
per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.
Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali
e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con lapprovazione
di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione,
deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta
dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette
e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì
qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante
di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.
In tale caso si applica larticolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata
una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro,
da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo
ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere
votata per appello nominale».