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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri)

    1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».