MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. Larticolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo
ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o
più liste di candidati allelezione della Camera dei deputati,
secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina lelezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata
al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla
base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il
Primo ministro».
(Giuramento del Primo ministro
e dei
ministri)
1. Larticolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
(Governo in Parlamento)
1. Larticolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre
la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima,
con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte
del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo
per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.
Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali
e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con lapprovazione
di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione,
deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta
dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette
e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì
qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante
di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.
In tale caso si applica larticolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata
una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro,
da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo
ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere
votata per appello nominale».
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. Larticolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce lunità
di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando
lattività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei
loro dicasteri.
La legge provvede allordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
lorganizzazione dei ministeri».
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. Larticolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
(Autorità amministrative
indipendenti
nazionali)
1. Dopo larticolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».