(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. Larticolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dellunità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera
dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera
dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti
delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
lautorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne nomina il Vice Presidente nellambito dei componenti
eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare
le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo
ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui allarticolo
70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti
costituzionali».