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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

    1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».