(Convocazione dellAssemblea
della
Repubblica)
1. Allarticolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca lAssemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».