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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 24.

(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica)

    1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

    «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

    Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».