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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2544-D


Art. 6.

(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati)

    1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

    I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
    La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».