(Durata in carica dei senatori
e della
Camera dei deputati)
1. Larticolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione
o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale
e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori
in carica».