(Struttura del Senato federale
della
Repubblica)
1. Larticolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica
è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente allelezione del rispettivo Consiglio regionale o
Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
dei Consigli delle Province autonome.
Lelezione del Senato federale
della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce
la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle dAosta/Vallèe
dAoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Partecipano allattività
del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le
modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni
e delle autonomie locali. Allinizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i
propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».