(Camera dei deputati)
1. Larticolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta
da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui allarticolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dallultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».