(Procedure legislative ed organizzazione
per
commissioni)
1. Larticolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dellarticolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dallAssemblea, che lapprova articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza,
le modalità e i termini entro cui deve essere avviato lesame
delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire
in quali casi e forme lesame e lapprovazione dei disegni di
legge, di cui allarticolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso allAssemblea, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dallAssemblea oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte dellAssemblea è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti
allordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti
propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che,
decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo
e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo.
I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità
di iscrizione allordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone
i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini delladozione
del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di
un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 126, primo
comma.
Le proposte di legge di iniziativa
delle Regioni e delle Province autonome sono poste allordine del
giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento,
con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province
autonome in coordinamento tra di loro».