(Formazione delle leggi)
1. Larticolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui allarticolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo lapprovazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, fatto
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo lapprovazione
da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide
in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato
è esercitata collettivamente dalle due Camere per lesame dei
disegni di legge concernenti le materie di cui allarticolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), e 119, lesercizio delle funzioni
di cui allarticolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché
nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato
o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e
nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo
comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato
dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
convocare, dintesa tra di loro, una commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità
rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un
testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti
delle Camere stabiliscono i termini per lelaborazione del testo e
per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie
modifiche a un disegno di legge, sottoposto allesame del Senato federale
della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per lattuazione
del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela
delle finalità di cui allarticolo 120, secondo comma, il Presidente
della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare
il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro
trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno
di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
Lautorizzazione da parte del
Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla
Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, dintesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine allesercizio della
funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un
comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori,
designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del
comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere,
dintesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla
base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo
i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative
a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».