1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«Sezione VII-bis. - Opere dellarte
del disegno a fumetti.
Art. 64-septies. 1. Nelle opere dellarte
del disegno cosiddette a fumetti la parte letteraria e la parte
grafica sono inscindibili ed essenziali nellazione creativa della
narrazione, e pertanto il contributo dellautore letterario e di quello
grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dellutilizzazione
economica dellopera; lesercizio dei diritti di utilizzazione
economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento,
spetta allautore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva
dellopera stessa, in considerazione della disparità di tempo
necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso,
a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale;
le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora lautore letterario
ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione
dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi
stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere a fumetti
di produzione seriale che necessitano dellapporto di collaboratori,
si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione
sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della
serie stessa; i collaboratori delle opere a fumetti di produzione
seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale
dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite
allestero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera
contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti
ai collaboratori».