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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3298


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ln caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l’autore dei disegni».

Art. 2.

    1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

    «Sezione VII-bis. - Opere dell’arte del disegno “a fumetti“.
    Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti“ la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.

    2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
    3. Nelle opere “a fumetti“ di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti“ di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».