SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 3298
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori DANIELI Franco, BAIO DOSSI, BALBONI, BASILE, BASSO, BASTIANONI, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BEVILACQUA, BUDIN, BOCO, BOLDI, BORDON, BOREA, CALVI, CARRARA, CASTELLANI, COSSlGA, COVIELLO, CREMA, CHIRILLI, DATO, DEMASl, DENTAMARO, DE PAOLI, DE PETRIS, DIPPOLITO, DI GIROLAMO, DONATI, FABBRI, FABRIS, FALOMI, FILIPPELLI, FORLANI, CARELLA, GARRAFFA, GIARETTA, IERVOLINO, LABELLARTE, LAURIA, LIGUORI, MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARTONE, MODICA, MONTAGNINO, MONTICONE, MULAS, NESSA, PAGANO, PAGLIARULO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PETERLINI, PIZZINATO, RIGONI, RIPAMONTI, ROLLANDIN, ROTONDO, SCALERA, SEMERARO, SOLIANI, STANISCI, TATÒ, THALER AUSSERHOFER, TOGNI, TREU, TURRONI, VERALDI, VICINI e ZANCAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L11 FEBBRAIO 2005
Protezione del diritto dautore delle opere a fumetti
Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge è finalizzato ad introdurre nella legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto dautore e di altri diritti connessi al suo esercizio», una specifica tutela del diritto dautore relativa alle opere «a fumetti», diritto che evidentemente il legislatore non ha a suo tempo considerato allinterno della legge, anche perchè questa originale attività artistica e letteraria, pur essendo nata nellottocento, in Italia ha visto il suo sviluppo effettivo negli anni post-bellici.
La citata legge sul diritto dautore
n. 633 del 1941, pur prevedendo al titolo I la protezione delle «opere
dellingegno di carattere creativo», includendo tra queste anche
le opere della scultura, della pittura, dellarte del disegno, eccetera,
di fatto non prevede alcuna protezione del diritto dautore per quanto
riguarda la specifica forma espressiva conosciuta in Italia come «fumetto».
Unarte narrativa che in altri Paesi, come ad esempio la Francia,
gode di una attenzione e di riconoscimenti culturali e normativi certi
e adeguati. Unarte narrativa antica che affonda le sue radici nel
settecento e nellottocento. Antenati del moderno fumetto, come gli
autori inglesi William Hogarth (1797-1864), Thomas Rowlandson (1756-1827)
e James Gillray (1757-1815) produssero già in quegli anni veri e
propri fumetti con didascalie. Si ricordano tra gli altri il tedesco Wilhelm
Busch (1832-1908), creatore tra laltro di Max und Moritz, due terribili
monelli, precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò
di Rudolph Dirks, il belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò
un vero e proprio album a fumetti, litalo-brasiliano Angelo Agostini,
il francese George Colomb (1856-1945) e lo svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846),
autore sin dal 1827 di numerose storie illustrate pubblicate direttamente
in volume a decorrere dal 1833. Una storia ricca e antica, quella del fumetto,
anche se la nascita «ufficiale» come mezzo di comunicazione di
massa si fa coincidere con la sua diffusione alla fine del XIX secolo negli
Stati Uniti, grazie alla concorrenza tra gli editori Joseph Pulitzer e
William Randolph Hearst, che puntarono proprio su fumetti per lanciare
le edizioni domenicali dei loro quotidiani. In Italia, nonostante il positivo
sviluppo che questa forma di arte narrativa ha avuto negli anni 50
e 60, non cè stata la giusta attenzione istituzionale
e culturale che sarebbe stata necessaria e, come afferma Gianfranco Goria,
presidente dellassociazione professionale «Anonima Fumetti»
e direttore del Centro nazionale del fumetto, ancora oggi «(...) nonostante
il peso dellopera di autori come Hugo Pratt e degli altri grandi
autori, in Italia non possiamo prenderci il lusso di considerare acquisito
il concetto di fumetto come arte e forma narrativa». Un dato positivo
di controtendenza in questo senso è rappresentato dalla scelta della
direzione del Salone del libro di Torino che ha attivato e potenziato,
ogni anno di più, gli spazi e gli interventi culturali a sostegno
del fumetto italiano ed internazionale, oltre alla recente pubblicazione
da parte di diversi quotidiani nazionali di opere importanti del fumetto
dautore italiano, una operazione editoriale che ha avuto grande successo.
Sono nate e si sono sviluppate importanti
iniziative da parte di case editrici, di singoli autori e persino di quotidiani
di larga tiratura che hanno ancora di più divulgato lopera
a fumetti e fatto conoscere il meglio di unarte letteraria e di un
linguaggio narrativo la cui importanza e diffusione non potrà che
aumentare.
In questi anni un pubblico sempre
più vasto è riuscito ad entrare in contatto e ad apprezzare
il meglio della produzione della narrativa a fumetti, sia italiana che
internazionale. Hanno avuto una diffusione larga ed un successo straordinario
e meritato opere a fumetti come «Maus» di Art Spiegelman, a ragione
considerato uno dei capolavori assoluti dellarte sequenziale, patrimonio
importantissimo della narrativa novecentesca (per questo ha vinto il premio
Pulitzer). Con questopera opera a fumetti che è insieme romanzo,
documentario, libro di memorie, Spiegelman è riuscito a descrivere
con straordinaria efficacia la storia di una delle più grandi tragedie
dellumanità, lOlocausto, così come hanno fatto
Primo Levi con «Se questo è un uomo» o Steven Spielberg
con «Schindlers list».
Lobiettivo è di aprire
canali di comunicazione ed offrire nuove occasioni agli autori come ai
lettori, anche per rispondere ad una crisi che coinvolge il fumetto, il
cinema, il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi di
realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali
rispetto ad altre più moderne forme di comunicazione. Una crisi
che è stata influenzata anche dalla relativa ristrettezza delleditoria
del fumetto nel nostro Paese, nonostante il contributo di un editore come
Bonelli, che ha «marcato» il fumetto italiano e al quale va il
merito di aver dato la possibilità di sopravvivere ad una grossa
fetta del fumetto italiano. In sostanza, se da una parte le finalità
del presente disegno di legge sono quelle della estensione di un diritto,
riconosciuto per legge, ad una categoria di autori ad oggi esclusi dai
benef ìci di tali diritti, dallaltra questa iniziativa
legislativa, pur necessariamente limitata, può costituire un importante
passo per qualificare e valorizzare sempre più il fumetto come mezzo
di comunicazione di massa, espressione artistica e strumento culturale,
nel momento in cui anche in Italia sembra cominciare ad affermarsi il riconoscimento
del valore di questo linguaggio, non soltanto a fini narrativi, ma anche
nella comunicazione. È il riconoscimento di letterati, sceneggiatori,
artisti ed operatori del fumetto italiano che cominciano ad essere valorizzati,
finalmente, anche in Italia, dopo che molti di essi sono stati da tempo
legittimati, apprezzati e resi famosi in altri Paesi dEuropa e del
mondo. Giova ricordare in questa sede che anche la Camera dei deputati,
nella XIII legislatura, ha positivamente utilizzato la forza comunicativa
del fumetto, rivolto prevalentemente ai giovani, ma non solo, allo scopo
di avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni. In Europa, la Francia
resta il Paese che più di tutti ha saputo tutelare e valorizzare
questa specifica forma di letteratura scritta e disegnata. In quel Paese
a sostegno del fumetto è intervenuto direttamente il Governo, attraverso
uno specifico accordo con il Centro nazionale del fumetto. Sono intervenuti
il Ministero della cultura, il Centro nazionale del libro e il Centro nazionale
di arti plastiche per incrementare le azioni di sensibilizzazione presso
il pubblico e per allargare la presenza di autori di fumetto nelle strutture
scolastiche. Sono stati stanziati fondi per la produzione di audiovisivi
e CD-rom sui fumetti. Sono previsti interventi di sostegno, in termini
di contributi finanziari e di servizi, alle nuove reti editoriali e di
distribuzione create dagli autori. Interventi di qualità e standard
operativi rispetto ai quali lItalia è in grande ritardo
culturale. Ritardo in parte ascrivibile anche alla mancanza di organizzazione
e coordinamento degli stessi operatori del settore che, solo oggi, cominciano
a definire le prime forme di collegamento tra loro, per la tutela della
categoria e la valorizzazione del proprio lavoro artistico.
Con larticolo 1 del presente
disegno di legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei disegni
per cartoni animati, utilizzati in opere cinematografiche, introducendo
una disposizione in materia nellarticolo 44 della legge 22 aprile
1941, n. 633.
Larticolo 2 del disegno di legge,
che introduce la sezione VII-bis nel capo IV del titolo I della
legge 22 aprile 1941, n. 633, considera, al comma 1 dellarticolo
64-septies, nella loro specifica creatività il contributo
letterario e il contributo grafico come essenziali e indivisibili per la
costruzione psicologica e visiva di personaggi a fumetti. Si considera
autore dei testi (soggetto e sceneggiatura) lo scrittore che idea letterariamente
il o i personaggi, la storia o la serie, mentre si considera autore grafico
(o dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente
credibile e distinguibile il o i personaggi nella fisionomia, nel vestiario,
negli atteggiamenti. I diritti (comma 2) competono ad un solo autore qualora
lo stesso sia autore letterario e grafico esclusivo dei personaggi. Il
comma 3 disciplina i diritti per quanto riguarda la produzione seriale
(tipo mensile, settimanale, eccetera), che necessita dellapporto
di collaboratori. Nel riaffermare che autori o coautori della serie rimangono
lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa,
sono regolati anche i diritti dei collaboratori, autori della propria produzione
e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene le ristampe
o riedizioni, le vendite allestero o qualsiasi altro sfruttamento
commerciale, lasciando la definizione della percentuale alla libera contrattazione
tra le parti.
Art. 1.
1. Allarticolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ln caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche lautore dei disegni».
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«Sezione VII-bis. - Opere dellarte
del disegno a fumetti.
Art. 64-septies. 1. Nelle opere dellarte
del disegno cosiddette a fumetti la parte letteraria e la parte
grafica sono inscindibili ed essenziali nellazione creativa della
narrazione, e pertanto il contributo dellautore letterario e di quello
grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dellutilizzazione
economica dellopera; lesercizio dei diritti di utilizzazione
economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento,
spetta allautore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva
dellopera stessa, in considerazione della disparità di tempo
necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso,
a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale;
le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora lautore letterario
ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione
dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi
stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere a fumetti
di produzione seriale che necessitano dellapporto di collaboratori,
si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione
sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della
serie stessa; i collaboratori delle opere a fumetti di produzione
seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale
dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite
allestero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera
contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti
ai collaboratori».