NORME FINALI
Art. 43.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione
a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra
le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.
4. Ai termini dellarticolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di
spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nellanno 2005, a carico di esercizi futuri
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli
impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
7. In applicazione dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari
di leggi di spesa sono indicate nellallegato 1 alla presente legge.
A tali misure non si applicano le disposizioni di cui allarticolo
3.
8. In applicazione dellarticolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni
di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nellallegato 2 alla presente legge.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore
il 1º gennaio 2005.