(Demanio e patrimonio pubblico)
1. Nellambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, lAgenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero delleconomia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno delluso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
2. Le aree che appartengono al patrimonio
e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di
cui allarticolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono
trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune
che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
3. La richiesta di trasferimento di
cui al comma 2 è presentata alla filiale dellAgenzia del demanio
territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali
che identificano le aree oggetto di trasferimento.
4. Il corrispettivo del trasferimento
di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nellelenco
3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente,
a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell8 per cento.
5. Le somme dovute dai comuni per
loccupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla
data di stipulazione dellatto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi
di cui allelenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di
occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento
delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dallamministrazione
demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al
comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
6. I beni immobili che non formano
oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 200.000 euro,
individuati con i decreti di cui allarticolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dallAgenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati
in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito
pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente
attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.
7. Le alienazioni di cui al comma
6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dellarticolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di
prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette
alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate
direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito
di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore
a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo,
il diritto di prelazione è esercitato dallente locale entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione
a vendere, e delle relative condizioni, da parte dellAgenzia del
demanio.
8. Relativamente agli immobili di
cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore
dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano
comunque nel godimento dellimmobile oggetto di alienazione, a condizione
che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dallamministrazione
competente.
9. Le disposizioni agevolative previste
dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti
pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà
statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle
amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi,
immobili di proprietà degli stessi enti.
10. Il regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
è abrogato.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli alloggi di cui allarticolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento,
ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
entro centoventi giorni dalla data della volturazione, allaccertamento
di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi
ai sensi dellarticolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
12. Dopo il comma 13-bis dellarticolo
27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con lAgenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso allAmministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tale fine, consegnare al Ministero delleconomia e delle finanze e, per esso, allAgenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati
e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione
e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura
dellAgenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano.
13-quinquies. Una quota fino
al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater
è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della
difesa. A tale fine la Cassa depositi e prestiti Spa concede al Ministero
della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come
sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque
per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni
generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità
con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di
cui allarticolo 5, comma 8. Il Ministro delleconomia e delle
finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri
finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
13-sexies. Le anticipazioni
concesse dalla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il limite di cui al
comma 13-quinquies, in relazione al valore degli immobili conferiti
allAgenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su
appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi
lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati,
con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite
lUfficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.
13-septies. A valere sulle
somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di
valorizzazione e dismissione dei beni immobili della Difesa non più
utili ai fini istituzionali, previste dai commi 13-bis e 13-ter,
la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009
è destinata allammodernamento e alla ristrutturazione degli
arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto».
13. Le finalità di cui allarticolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con lutilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
14. Il comma 65 dellarticolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
15. Per conseguire obiettivi di contenimento,
razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica
destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato,
fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni
dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali
e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento,
del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a
comunicare allAgenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dellarticolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi allesecuzione di interventi edilizi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b)
i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione
è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali
e agli elenchi annuali dei lavori;
c)
ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli
interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo
inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
eventualmente eseguiti nellanno considerato;
d)
entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni
annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle
superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario allesecuzione
delle predette finalità.
16. LAgenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o laggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
17. LAgenzia del demanio, entro
il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero delleconomia e delle
finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 16.
18. I piani di investimento immobiliare
deliberati dallINAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti
il Ministro della salute e il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
19. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni
immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi
immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete
stradale nazionale di cui allarticolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento
a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate
tra il Ministero delleconomia e delle finanze e le società
interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dellarticolo
7, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.
20. È fatta salva lapplicazione
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.