(Contrasto allevasione in materia di IVA)
1. Allarticolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
2. Allarticolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro il termine previsto per
la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente
presenta lelenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti
sono state emesse fatture nellanno cui si riferisce la comunicazione
nonché lelenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui
sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato
limporto complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle
relative note di variazione, con la evidenziazione dellimponibile,
dellimposta nonché dellimporto delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal
presente comma i contribuenti esonerati dallobbligo di presentazione
della dichiarazione, ai sensi dellarticolo 8, comma 1. Con provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per
la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi»;
b) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. Per lomissione della comunicazione
ovvero degli elenchi, nonché per linvio degli stessi con dati
incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste
dallarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
3. Allarticolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dallarticolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini dellapplicazione
dellarticolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dellautomobilista
di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dallacquisto,
il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi
passaggi interni precedenti limmatricolazione, il codice fiscale
del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli
e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata,
entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione
intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli».
4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dellAgenzia
delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni
di cui al comma 3.
5. Con la convenzione prevista dallarticolo
1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura
di trasmissione telematica allAgenzia delle entrate delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.
6. Allarticolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto
il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore
deve comunicare allAgenzia delle entrate, esclusivamente per via
telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella
dichiarazione ricevuta».
7. Ai fini del necessario coordinamento
delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto
dallarticolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lAgenzia
delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia
di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni,
di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1984, n. 17.
8. Allarticolo 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione
prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare,
nei termini previsti, la comunicazione di cui allarticolo 1, comma
1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti,
la comunicazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto
dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile
in solido con il soggetto acquirente dellimposta evasa correlata
allinfedeltà della dichiarazione ricevuta.
10. Il Direttore dellAgenzia
delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità
della comunicazione di cui al comma 6.
11. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo larticolo 60, è
inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dellimposta). 1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento
dellimposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a
prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti
ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento
della predetta imposta.
3. Lobbligato solidale
di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il
prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi
o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato
pagamento dellimposta».