(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime)
1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dallarticolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative
per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dellarticolo
51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali
affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti
di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi
e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo
e delle patologie ad esso correlate.
3. Resta ferma lautonoma, integrale
disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli
17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli
organi di polizia locali, come tali ad esse direttamente attribuiti.