Art. 25.
(Interventi nel settore sanitario)
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per lanno 2005, 90.014 milioni di euro per lanno 2006 e 91.813 milioni di euro per lanno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per lospedale «Bambino Gesù».
2. Resta fermo lobbligo in capo
allAgenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio
carico, ai sensi dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione
vigente. Nellambito delle annuali direttive del Ministro della salute
allAgenzia è incluso il conseguimento dellobiettivo
del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di
conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, lAgenzia italiana
del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale
dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente
a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per
i quali i medici possono prescrivere «confezioni davvio»
per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare
prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne
la tollerabilità e lefficacia, e predispone lelenco
dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per
unità posologiche.
3. Al fine di garantire che lobiettivo
del raggiungimento dellequilibrio economico finanziario da parte
delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della
salute, ferma restando la disciplina dettata dallarticolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di
garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi
sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della
salute, che si avvale della commissione di cui allarticolo 4-bis,
comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard
qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito)
e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie
di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005.
4. Alla determinazione delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali,
assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con
proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30
marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si procede alla ricognizione e alleventuale aggiornamento
delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede allaggiornamento
biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno
a decorrere dallanno 2005.
5. Ferma restando la facoltà
delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività
e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali,
degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori
pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
lapplicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi
a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità
con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con
i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
6. Laccesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma
1, rispetto al livello di cui allaccordo Stato-regioni dell8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica
intesa tra Stato e regioni ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento
della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e delleconomia e delle
finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c)
ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nellambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d)
il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine
di garantire leffettività del processo di razionalizzazione
delle reti strutturali dellofferta ospedaliera e della domanda ospedaliera,
con particolare riguardo al riequilibrio dellofferta di posti letto
per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio
dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione
degli interventi volti alla prevenzione, coerentemente con il Piano sanitario
nazionale;
e)
il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione
di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo
rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dellanno precedente,
al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f)
in ogni caso, lobbligo in capo alle regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sullindebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, lequilibrio economico-finanziario
delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia
in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme
di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dellindebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
lobbligatorietà delladozione di misure per la riconduzione
in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio,
nonchè lipotesi di decadenza del direttore generale.
7. Al fine del rispetto dellequilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dellanno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.
8. In caso di mancato adempimento
agli obblighi di cui al comma 6 è precluso laccesso al maggiore
finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente
immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
9. Al fine di garantire il rispetto
degli obblighi di cui al comma 6, ciascuna regione provvede a disciplinare
appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente
alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi
di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.
10. La regione interessata, nelle
ipotesi indicate ai commi 7 e 8, anche avvalendosi del supporto tecnico
dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione
delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione
o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore
al triennio. I Ministri della salute e delleconomia e delle finanze
e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dellequilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 6. La sottoscrizione dellaccordo è condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla
verifica della effettiva attuazione del programma.
11. Con riferimento agli importi indicati
al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per lanno
2005, 1.200 milioni di euro per lanno 2006 e 1.400 milioni di euro
per lanno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato,
oltre che agli adempimenti di cui al comma 6, anche al rispetto da parte
delle regioni medesime dellobiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dallarticolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
12. Al fine di consentire in via anticipata
lerogazione dellincremento del finanziamento a carico dello
Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 11, da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b)
per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero delleconomia e delle
finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta
dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c)
allerogazione dellulteriore 5 per cento o al ripristino del
livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell8
agosto 2001 per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a
seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 6 e 11;
d)
nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dellarticolo
2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della
stipula dellintesa di cui al comma 6, le anticipazioni sono commisurate
al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto
per lanno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del
2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e)
sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi.