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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3223


Art. 32.

(Strumento flessibile per l’attrazione di
investimenti nelle aree sottoutilizzate)

    1. Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

    2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; nonché b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.
    3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dal presente articolo.
    4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.
    5. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.