(Strumento flessibile per lattrazione
di
investimenti nelle aree sottoutilizzate)
1. Al fine di rafforzare lattrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.
2. Le agevolazioni di cui al comma
1 consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su
mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi
da istituti autorizzati allesercizio dellattività bancaria
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non
superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti
ammissibili; nonché b) un contributo in conto capitale fino
al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c)
partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore
al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo
delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti
massimi di intensità di aiuto.
3. Le agevolazioni di cui al comma
2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui allarticolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine lelenco degli strumenti
che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allallegato
1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi
previsti dal presente articolo.
4. Con delibera del CIPE, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse
del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le
condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.
5. Lefficacia delle disposizioni
di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dellarticolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.