Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (737 KB)

Versione HTML base



Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3223


Art. 27.

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale)

    1. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

    2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
    3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.
    4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
    6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
    7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.