Art. 27.
(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale)
1. Al fine di migliorare lefficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per lacquisizione di applicativi informatici e per lerogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
2. Le pubbliche amministrazioni di
cui allarticolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative
in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi
in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità
tecnico-economica di cui allarticolo 8 dello stesso decreto legislativo,
che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti
economicamente più vantaggiosa.
3. Ai fini di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi
di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.
4. Le pubbliche amministrazioni diverse
da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo
comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Ai fini della copertura delle spese
necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere
assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico di cui allarticolo
27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze
(buste paga) del personale delle amministrazioni di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia
già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dallamministrazione,
sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente
per via telematica allindirizzo di posta elettronica assegnato a
ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione
e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni,
anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure
amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente
e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando
modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sono emanate le
relative norme attuative.